Statuto

Lo Statuto di ANITecPA Ets

Art. 1 - Denominazione e sede

  1. È costituita un'associazione denominata

"ANITecPA ETS".

L’associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS").

  1. In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l’associazione dovrà indicare gli estremi dell’iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  2. L’associazione ha sede legale nel Comune di Napoli. La sua durata è illimitata.
  3. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall’Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

  1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

promuovere, a favore degli associati, iniziative nei confronti del Governo, del Parlamento, delle Regioni, delle Autonomie Locali e degli Enti Pubblici, nonchè nei confronti dell'Europa, finalizzate alla costante informazione e formazione per lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici, di servizi e forniture, dell’urbanistica ed edilizia, per la difesa del territorio e dell'ambiente naturale, del  patrimonio edilizio ed infrastrutturale e dei nostri beni culturali.

L’Associazione, nella sua concreta attività, si ispira altresì al criterio della proficua collaborazione con gli Enti Pubblici e le varie Istituzioni locali, nazionali ed Europee, al fine di raggiungere un equilibrio tra competenze professionali specifiche ed esigenze degli Enti stessi.

Art 3 - Attività di interesse generale

  1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 5 CTS, e precisamente:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto art. 5 CTS.

  1. In particolare l’associazione si propone di:

- offrire ai propri iscritti ogni utile strumento per l'aggiornamento e la valorizzazione della loro professionalità e per dare concreto supporto all'espletamento delle loro prestazioni lavorative, attuare la semplificazione procedurale, la digitalizzazione, la dematerializzazione e l’applicazione del principio fondamentale della proporzionalità amministrativa come primario compito di istituto e supportare ed essere promotore dei processi di transizione digitale e transizione ecologica; 

- tutelare e valorizzare la posizione giuridica ed economica del personale Tecnico della Pubblica Amministrazione anche attraverso la redifinzione ed il rispetto delle piante organiche, mediante riorganizzazione, assunzioni e stabilizzazione del personale degli uffici, garantendo anche la presenza di adeguate professionalità;

- contribuire al permanente miglioramento del servizio reso dagli Uffici Tecnici ed Amministrativi di supporto alla Pubblica Amministrazione, anche mediante l'esercizio associato delle funzioni, laddove la dimensione del singolo ente Pubblico renda detto esercizio necessario o comunque opportuno.

Nel perseguimento dei propri scopi, potrà realizzare le seguenti attività, la cui elencazione assume carattere esemplificativo e non esaustivo:

- assumere tutte le iniziative, organizzare, svolgere e/o partecipare ad ogni attività idonea a consentire il permanente aggiornamento professionale ed informativo dei propri associati, anche favorendo la costituzione di reti che assicurino il reciproco scambio di notizie e di esperienze, in modo da evitare l'isolamento operativo dei singoli Uffici Tecnici e di supporto;

- promuovere ogni iniziativa utile a valorizzare, sotto il profilo culturale, giuridico ed economico, la posizione del tecnico della PA ed il suo permanente aggiornamento, anche collaborando con le organizzazioni sindacali e/o con gli ordini ed i collegi professionali, con gli enti locali e le loro associazioni e fondazioni, nonché le Università e gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado;

-  prestare opera di assistenza tecnico – giuridica a tutti gli Associati, curando incontri di studio e di approfondimento, anche relativi alla materia tributaria afferente, istituendo ove possibile gruppi di studio e promuovendo riunioni a livello provinciale, regionale, nazionale, ed ogni altra iniziativa idonea a migliorare la professionalità degli Operatori del settore anche attraverso la semplificazione amministrativa e dei servizi alla cittadinanza;

-  attivare e compiere tutte le operazioni occorrenti per il raggiungimento dei fini sociali ed il corretto funzionamento dell’Associazione nell’osservanza delle disposizioni in vigore e con gli opportuni adattamenti che si rendessero necessari, per effetto dell’entrate in vigore di altre disposizioni di legge o in applicazione di appositi regolamenti.

L'associazione potrà infine detenere partecipazioni in società di servizi, enti ed istituzioni il cui oggetto sociale sia coerente con il proprio.

Art. 4 – Attività diverse

  1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del CTS e relativi provvedimenti attuativi.
  2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

  1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

  1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche e gli enti che, condividendo gli scopi dell'Associazione, svolgano la propria attività, quali pubblici dipendenti di un Ufficio Tecnico di Comuni, Province, Città Metropolitane, Università, Regioni, Comunità Montane, Unione di Comuni, Aziende sanitarie, dello Stato e di qualsiasi Pubblica Amministrazione, nonchè di società partecipate dalle PA, concessionarie o ad esse equiparate, anche se in quiescenza avendo svolto detta attività per non meno di un anno, ovvero professionisti del settore tecnico in esercizio ovvero in quiescenza. Possono essere associati, altresì, le Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane, Unione di Comuni, aziende sanitarie, Città Metropolitane, Università, etc.).

Possono essere ammessi (quali "associati" senza diritto di voto) le personalità che si sono distinte nelle varie discipline afferenti gli scopi sociali dell’Associazione e che vengono insignite della qualifica di "socio onorario" previa indicazione da parte del direttivo nazionale e riconoscimento del consiglio nazionale.

  1. I soci sono tutti coloro che, rientrando nelle superiori definizioni, hanno partecipato alla costituzione o che successivamente, avendo i requisiti di cui sopra, hanno presentato domanda, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale ed a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dell’organo di amministrazione.
  2. L’ammissione alla associazione è deliberata dal Direttivo Nazionale, comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Direttivo Nazionale, deve, entro trenta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

Il Segretario dell'Associazione cura la tenuta del libro degli associati, assicurando anno per anno l'aggiornamento dello stesso in relazione all'avvenuto pagamento della quota sociale nonché ad eventuali provvedimenti attinenti la qualità di associato. A tal fine, il Segretario dell'Associazione può avvalersi, previo consenso del Presidente, di associati incaricati che, sotto la sua direzione, compiano le necessarie attività di supporto.

  1. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha trenta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
  2. Ciascun associato, purchè maggiore di età se persona fisica, ha diritto di voto.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

  1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
  2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso del socio persona fisica, di scioglimento del socio persona giuridica, di scioglimento, o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine del 31 marzo, salvo diversamente stabilito dall'organo di amministrazione.
  3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
  4. Ciascun associato ha diritto:
  5. a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  6. b) di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  7. c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  8. d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
  9. e) di recedere in qualsiasi momento.
  10. Ciascun associato ha il dovere di:
  11. a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
  12. b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
  13. c) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dell’organo di amministrazione.

Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative ed a fruire di tutti i servizi dell'Associazione a condizione che siano in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso.

E' possibile iscriversi all'associazione e versare la quota annuale in qualunque periodo dell'anno.

Ha diritto al voto in assemblea, qualunque sia la tipologia di votazione, il socio che ha versato la quota d'iscrizione per l'anno corrente entro la data del 31 marzo. I soci che hanno versato la quota d'iscrizione annuale dopo il 31 marzo non hanno diritto a nessun tipo di voto assembleare; possono comunque usufruire di tutte le agevolazioni, vantaggi e servizi messi a disposizione dall'associazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

  1. La qualità di socio si perde in caso di decesso del socio persona, recesso, o esclusione.
  2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al Direttivo Nazionale. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Direttivo Nazionale, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
  3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto od alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa. In particolare, il Direttivo Nazionale può deliberare l’esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
  4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Direttivo Nazionale.
  5. La delibera del Direttivo Nazionale che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell’associazione.
  6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

  1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. E' tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

  1. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall’organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall’organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
  2. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali

  1. Gli organi dell’associazione sono:
  2. a) l’Assemblea dei soci;
  3. b) l’Organo di Amministrazione, altrimenti detto anche "Consiglio Nazionale";
  4. c) il Direttivo Nazionale;
  5. d) il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
  6. e) l’Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
  7. f) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

L'organizzazione associativa è articolata in tre aree geografiche:

-     l'area del nord (comprendente le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia);

-     l'area del centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise);

-     l'area del sud e isole (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,Sicilia e Sardegna);

In ciascuna delle aree, l’attività organizzativa è curata dal  Responsabile di Area  nominato  dal Consiglio Nazionale.

  1. Gli organi sociali hanno la durata di cinque esercizi ed i loro componenti possono essere rieletti.
  2. Fatta eccezione per l’organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

  1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
  2. L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
  3. Agli associati ETS, nonchè alle persone giuridiche, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli ETS ed alle persone giuridiche ed il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
  4. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente del Direttivo Nazionale più anziano.
  5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, ovvero cinque associati nel caso in cui l'associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento.

  1. Non può essere conferita la delega ad un componente dell’organo di amministrazione o di altro organo sociale.
  2. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’approvazione dell’organo di amministrazione.
  3. E’ possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato. Tale possibilità potrà essere meglio disciplinata da apposito regolamento interno.

Art. 12 - Competenze dell’Assemblea

  1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
  2. a) eleggere i componenti dell’organo di amministrazione, compreso il Direttivo Nazionale, scegliendoli tra i propri associati risultati eletti;
  3. b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  4. c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo; approvare il programma quinquennale;
  5. d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
  6. e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell’organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto od alla legge;
  7. f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  8. g) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dall’organo di amministrazione per motivi di urgenza;
  9. h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall’organo di amministrazione;
  10. i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  11. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
  12. a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  13. b) deliberare in merito alla constatazione di quanto indicato nell'art. 15 comma 4;
  14. c) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Il Consiglio Nazionale propone mediante delibera, nel primo semestre dell’anno per il rinnovo delle cariche sociali, la convocazione dell’Assemblea degli Associati ed il Presidente ne stabilisce la data al fine di poter votare entro l’anno solare in corso. Dopo tale convocazione debbono essere presentate, alla Segreteria Nazionale, le liste dei candidati (diciassette per lista) con relativa accettazione - alla carica di nuovi componenti del Consiglio Nazionale, con allegata proposta di programma quinquennale. Tale presentazione deve essere trasmessa a mezzo lettera inviata per PEC da spedirsi almeno 15 giorni prima dalla data di avvio dei lavori congressuali. Nell’Assemblea degli Associati, a cui partecipano tutti i soci con diritto di voto, viene votata la proposta di programma nonché le relative liste. Gli associati possono avvalersi della facoltà di farsi rappresentare, con delega (unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento) trasmessa a mezzo di PEC il giorno dell’Assemblea almeno un’ora  prima dell’ora di inizio fissata.

E' approvata la proposta di programma che consegue la maggioranza (anche relativa) dei voti validi espressi in sede congressuale, scegliendola tra quelle proposte dai presentatori delle liste; il Consiglio Nazionale è formato, per due terzi, dai candidati della lista collegata alla proposta di programma approvata e, per il restante terzo, dai primi candidati (seguendo l'ordine di presentazione) della lista collegata al programma che avrà ottenuto più voti dopo quella collegata al programma approvato. Ove sia presentata un’unica lista risulteranno eletti tutti i diciassette componenti della medesima.

Il presidente dell’Assemblea degli Associati in fase di rinnovo delle cariche sociali, appena insediato, nomina un segretario verbalizzatore e due scrutatori.

Art. 13 - Convocazione dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
  2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti dell’organo di amministrazione.
  3. L’Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

L'avviso può altresì essere affisso, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

Art. 14 - Validità dell’Assemblea e modalità di voto

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

La delega può essere rilasciata anche per l'intervento in teleconferenza.

  1. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
  2. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
  4. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
  5. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
  6. I componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
  7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
  8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
  9. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – Consiglio Nazionale (Organo di amministrazione)

  1. L’organo di amministrazione è l’organo di governo dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  3. L’Organo di Amministrazione è formato da un minimo di tre ad un massimo di diciassette componenti, eletti dall’Assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti giuridici associati.

L’Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

  1. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  2. I componenti dell’organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di cinque esercizi e possono essere rieletti.

Composizione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da 17 (diciassette) associati, eletti dall'Assemblea Nazionale secondo quanto previsto dal presente statuto.

I consiglieri restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili; essi, comunque, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino a quando il Congresso non abbia provveduto a nominare i nuovi.

Qualora, nel corso dei cinque anni, uno o più consiglieri vengono a cessare per dimissioni od altra ragione, il Consiglio Nazionale resta in carica con la formazione ridotta; ove i consiglieri decaduti o venuti meno siano 9 (nove) deve essere convocato il nuovo Congresso Nazionale entro i 4 mesi successivi alle ultime dimissioni od altra ragione.

Il Consiglio Nazionale, il Presidente ed il vice Presidente nonchè il Segretario e i responsabili d’area, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo tra i soci che costituiscono l'Associazione stessa ed in seguito sono eletti dall' Assemblea degli Associati tra gli iscritti all'associazione. Per le elezioni a seguire, per la nomina a Consigliere saranno necessari almeno tre anni di anzianità di iscrizione continua nell'associazione. Per la carica di Presidente saranno richiesti almeno 5 anni di anzianità di iscrizione continua alla associazione.

Art. 16 - Competenze dell’organo di amministrazione (Consiglio Nazionale)

  1. L’organo di amministrazione ha il compito di:
  2. a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
  3. b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
  4. c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
  5. d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  6. e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) ed il bilancio consuntivo;
  7. f) fissare l’ammontare del contributo associativo e fissare un eventuale differimento del termine annuale di versamento della quota associativa;
  8. g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta;
  9. h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  10. i) deliberare in merito all’esclusione di soci;
  11. j) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
  12. k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più vice presidenti; nominare i Responsabili d'Area su proposta del Presidente;
  13. l) nominare il Segretario, su proposta del Presidente, che svolgerà anche le funzioni di Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti l’Organo di Amministrazione;
  14. m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  15. n) ratificare le deliberazioni del Direttivo Nazionale che comportino: entrate o spese eccedenti i 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) euro annui, la stipulazione di accordi operativi o di sponsorizzazione con società o enti, incarichi di tipo professionale per più anni;

no individuare il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

  1. p) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio ed alle Assemblee;
  2. q) nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore, deliberandone i relativi poteri;
  3. r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
  4. s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell’organo di amministrazione

  1. L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell’Organo di Amministrazione per tre volte consecutive.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell’organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

  1. L’Organo di Amministrazione è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, PEC o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o PEC inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

La riunione può essere tenuta in video-tele conferenza.

  1. L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  2. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
  3. Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
  4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
  5. Di ogni riunione dell’Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell’Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente ed il Vice Presidente

  1. Il presidente ed il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dei voti dall’Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, durano in carica cinque esercizi e può essere rieletto.
  2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere dell’Organo di Amministrazione;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell’Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

- individua e nomina il soggetto gestore del sito istituzionale dell'associazione e di supporto alle attività sue ed alle attività istituzionali.

  1. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
  2. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
  3. Sono inoltre nominati quali cariche onorifiche senza diritto di voto, sia nel Consiglio Nazionale che in Assemblea degli Associati, i Presidenti Regionali. Non vi è incompatibilità tra incarico di Consigliere ed incarico onorario di Presidente Regionale.

Art. 19 - Direttivo Nazionale

Composizione

  1. Il Direttivo Nazionale si compone, oltre che dal Presidente e del Vice Presidente, da altri tre membri responsabili di area, dal Segretario Nazionale, complessivamente 6 (sei).
  2. Ad ogni membro del Direttivo Nazionale, compreso il Vice Presidente, è affidato uno specifico incarico di settore.
  3. Ad ogni componente compreso il Vice Presidente spetta promuovere tutte le iniziative atte all’ottenimento degli scopi prefissati per il settore di competenza.
  4. Ogni componente propone all’approvazione del Direttivo Nazionale il progetto delle proprie iniziative indicando le previsioni di spesa nell’ambito delle disponibilità finanziarie.

Attribuzioni

Il Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

Spetta al Direttivo Nazionale:

  • l’istruttoria degli affari di competenza del Consiglio Nazionale con le debite illustrazioni e proposte;
  • la predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati;
  • la verifica delle spese sostenute per l’attuazione degli scopi statutari;
  • l’assunzione di tutte le iniziative ritenute utili all’associazione in coerenza con gli scopi statutari ed il programma quinquennale;
  • la fissazione degli importi e dei limiti per gli atti di gestione ordinaria attribuiti al Segretario Nazionale;
  • il conferimento d’incarichi speciali, in via preferenziale ai membri del Consiglio Nazionale, finalizzati alla realizzazione di parti del programma annuale, proposte da ogni singolo responsabile di settore; ratificato dal Consiglio Nazionale se retribuito con importo oltre € 15.000,00;
  • l’indicazione di Associati che compiano attività di supporto per singole Province e/o Regioni
  • l’approvazione delle linee di programma;
  • la approvazione del programma operativo annuale nel rispetto del programma quinquennale;
  • la formulazione di proposte al Consiglio Nazionale
  • la nomina di eventuali dipendenti od incaricati e la fissazione dei relativi compensi.
  • la nomina di eventuali consulenti e collaboratori esterni;
  • l’accettazione dei nuovi soci ovvero di coloro che rinnovano l’adesione dopo un periodo di non avvenuto versamento quota annuale;
  • autorizzare il Presidente per la costituzione o partecipazione per il raggiungimento dei fini istituzionali, di Società, anche di capitali a ciò finalizzate;
  • stabilire la quota associativa sia per soci persone fisiche che per soci amministrazioni pubbliche;

. nominare i professionisti (persone fisiche o giuridiche) che ritiene necessari e/o opportuni per la buona gestione dell'associazione.

Funzionamento

Il Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente con il preavviso da inviare a mezzo PEC almeno 3 (tre) giorni prima e le sue sedute sono valide con la presenza:

- in prima convocazione, della maggioranza dei suoi componenti;

- in seconda convocazione, che deve essere fissata a distanza di almeno un’ora, di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei membri in carica.

Il Direttivo Nazionale si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

Delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni viene redatto, su apposito libro, il verbale a cura del Segretario dell’Associazione o in sua assenza, da chi è stato designato a tali funzioni dal Presidente.

Il verbale dev’essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trasmesso in copia a tutti i componenti del Direttivo Nazionale; esso è approvato alla seduta successiva.

Il Direttivo può riunirsi in remoto.

Art. 20 - Segretario Nazionale

  1. Il Segretario Nazionale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale tra i componenti del Consiglio Nazionale; fa parte del Direttivo Nazionale con diritto di voto coordinando tutte le attività dell’associazione che gli saranno attribuite dal Presidente Nazionale.
  2. La sede amministativa dell’Associazione corrisponde alla sede della segreteria nazionale e sarà individuata dal Presidente in occasione della nomina delle cariche sociali.

Attribuzioni del Segretario Nazionale

Spetta al Segretario Nazionale:

  • adottare tutti gli atti di ordinaria gestione necessari alla organizzazione e funzionamento degli organi dell’Associazione e delle sezioni decentrate comportanti spese nei limiti fissati dal Direttivo Nazionale;
  • curare i rapporti con l’Ente tesoriere dell’Associazione e relazionando il Direttivo Nazionale;
  • curare la tenuta dei registri e i libri sociali nonché l’aggiornamento del libro degli associati e il registro verbale del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale, dell’Assemblea degli Associati;
  • curare la conservazione di tutti i documenti;
  • coadiuvare il Presidente, il Direttivo Nazionale, ed il Consiglio Nazionale nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione;
  • collaborare alle altre eventuali incombenze delegategli dal Presidente.

Nella sua attività può essere supportato da professionisti (persone fisiche o giuridiche) incaricati dal Direttivo Nazionale.

Art. 21 - Organo di controllo e revisione legale

  1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
  2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
  3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, e successive modificazione, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo stesso. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
  5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo, che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

Art. 22 – Organismo di mediazione

  1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell’attivazione della procedura presso l’Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione, ovvero di quello di negoziazione assistita, costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 23 - Libri sociali

  1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  2. a) il libro degli associati;
  3. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione;
  5. d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
  6. e) il libro dei volontari associati, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.
  7. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell’Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
  8. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
  9. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
  10. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione.

Art. 24 - Risorse economiche, Fondo di dotazione, patrimonio e risorse per l'esercizio

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono rappresentate da:
  2. a) quote sociali;
  3. b) contributi pubblici;
  4. c) contributi privati;
  5. d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  6. e) rendite patrimoniali;
  7. f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  8. g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale, nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, CTS;
  9. h) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
  10. i) altre entrate espressamente previste dalla legge;
  11. j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25 - Scritture contabili

  1. L’Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del CTS.

Art. 26 - Esercizio sociale  

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
  2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall’Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
  3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell’articolo 13 del CTS e sue successive modifiche.
  4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
  5. Nei medesimi termini di cui al superiore comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del CTS, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell’Organo di Amministrazione e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all’art. 13 del CTS, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.
  7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
  8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall’Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate, o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del CTS.
  2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio Regionale del RUNTS, di cui all’art 45, comma 1, del CTS, qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica ed analogo scopo.

Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del CTS.

Nelle more di costituzione del RUNTS resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Art. 29 - Disposizioni finali

  1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Lo Statuto di ANITecPA ETS

Art. 1 - Denominazione e sede

  1. È costituita un'associazione denominata

"ANITecPA ETS".

L’associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS").

  1. In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l’associazione dovrà indicare gli estremi dell’iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  2. L’associazione ha sede legale nel Comune di Napoli. La sua durata è illimitata.
  3. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall’Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

  1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

promuovere, a favore degli associati, iniziative nei confronti del Governo, del Parlamento, delle Regioni, delle Autonomie Locali e degli Enti Pubblici, nonchè nei confronti dell'Europa, finalizzate alla costante informazione e formazione per lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici, di servizi e forniture, dell’urbanistica ed edilizia, per la difesa del territorio e dell'ambiente naturale, del  patrimonio edilizio ed infrastrutturale e dei nostri beni culturali.

L’Associazione, nella sua concreta attività, si ispira altresì al criterio della proficua collaborazione con gli Enti Pubblici e le varie Istituzioni locali, nazionali ed Europee, al fine di raggiungere un equilibrio tra competenze professionali specifiche ed esigenze degli Enti stessi.

Art 3 - Attività di interesse generale

  1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 5 CTS, e precisamente:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto art. 5 CTS.

  1. In particolare l’associazione si propone di:

- offrire ai propri iscritti ogni utile strumento per l'aggiornamento e la valorizzazione della loro professionalità e per dare concreto supporto all'espletamento delle loro prestazioni lavorative, attuare la semplificazione procedurale, la digitalizzazione, la dematerializzazione e l’applicazione del principio fondamentale della proporzionalità amministrativa come primario compito di istituto e supportare ed essere promotore dei processi di transizione digitale e transizione ecologica; 

- tutelare e valorizzare la posizione giuridica ed economica del personale Tecnico della Pubblica Amministrazione anche attraverso la redifinzione ed il rispetto delle piante organiche, mediante riorganizzazione, assunzioni e stabilizzazione del personale degli uffici, garantendo anche la presenza di adeguate professionalità;

- contribuire al permanente miglioramento del servizio reso dagli Uffici Tecnici ed Amministrativi di supporto alla Pubblica Amministrazione, anche mediante l'esercizio associato delle funzioni, laddove la dimensione del singolo ente Pubblico renda detto esercizio necessario o comunque opportuno.

Nel perseguimento dei propri scopi, potrà realizzare le seguenti attività, la cui elencazione assume carattere esemplificativo e non esaustivo:

- assumere tutte le iniziative, organizzare, svolgere e/o partecipare ad ogni attività idonea a consentire il permanente aggiornamento professionale ed informativo dei propri associati, anche favorendo la costituzione di reti che assicurino il reciproco scambio di notizie e di esperienze, in modo da evitare l'isolamento operativo dei singoli Uffici Tecnici e di supporto;

- promuovere ogni iniziativa utile a valorizzare, sotto il profilo culturale, giuridico ed economico, la posizione del tecnico della PA ed il suo permanente aggiornamento, anche collaborando con le organizzazioni sindacali e/o con gli ordini ed i collegi professionali, con gli enti locali e le loro associazioni e fondazioni, nonché le Università e gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado;

-  prestare opera di assistenza tecnico – giuridica a tutti gli Associati, curando incontri di studio e di approfondimento, anche relativi alla materia tributaria afferente, istituendo ove possibile gruppi di studio e promuovendo riunioni a livello provinciale, regionale, nazionale, ed ogni altra iniziativa idonea a migliorare la professionalità degli Operatori del settore anche attraverso la semplificazione amministrativa e dei servizi alla cittadinanza;

-  attivare e compiere tutte le operazioni occorrenti per il raggiungimento dei fini sociali ed il corretto funzionamento dell’Associazione nell’osservanza delle disposizioni in vigore e con gli opportuni adattamenti che si rendessero necessari, per effetto dell’entrate in vigore di altre disposizioni di legge o in applicazione di appositi regolamenti.

L'associazione potrà infine detenere partecipazioni in società di servizi, enti ed istituzioni il cui oggetto sociale sia coerente con il proprio.

Art. 4 – Attività diverse

  1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del CTS e relativi provvedimenti attuativi.
  2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

  1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

  1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche e gli enti che, condividendo gli scopi dell'Associazione, svolgano la propria attività, quali pubblici dipendenti di un Ufficio Tecnico di Comuni, Province, Città Metropolitane, Università, Regioni, Comunità Montane, Unione di Comuni, Aziende sanitarie, dello Stato e di qualsiasi Pubblica Amministrazione, nonchè di società partecipate dalle PA, concessionarie o ad esse equiparate, anche se in quiescenza avendo svolto detta attività per non meno di un anno, ovvero professionisti del settore tecnico in esercizio ovvero in quiescenza. Possono essere associati, altresì, le Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane, Unione di Comuni, aziende sanitarie, Città Metropolitane, Università, etc.).

Possono essere ammessi (quali "associati" senza diritto di voto) le personalità che si sono distinte nelle varie discipline afferenti gli scopi sociali dell’Associazione e che vengono insignite della qualifica di "socio onorario" previa indicazione da parte del direttivo nazionale e riconoscimento del consiglio nazionale.

  1. I soci sono tutti coloro che, rientrando nelle superiori definizioni, hanno partecipato alla costituzione o che successivamente, avendo i requisiti di cui sopra, hanno presentato domanda, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale ed a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dell’organo di amministrazione.
  2. L’ammissione alla associazione è deliberata dal Direttivo Nazionale, comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Direttivo Nazionale, deve, entro trenta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

Il Segretario dell'Associazione cura la tenuta del libro degli associati, assicurando anno per anno l'aggiornamento dello stesso in relazione all'avvenuto pagamento della quota sociale nonché ad eventuali provvedimenti attinenti la qualità di associato. A tal fine, il Segretario dell'Associazione può avvalersi, previo consenso del Presidente, di associati incaricati che, sotto la sua direzione, compiano le necessarie attività di supporto.

  1. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha trenta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
  2. Ciascun associato, purchè maggiore di età se persona fisica, ha diritto di voto.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

  1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
  2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso del socio persona fisica, di scioglimento del socio persona giuridica, di scioglimento, o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine del 31 marzo, salvo diversamente stabilito dall'organo di amministrazione.
  3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
  4. Ciascun associato ha diritto:
  5. a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  6. b) di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  7. c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  8. d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
  9. e) di recedere in qualsiasi momento.
  10. Ciascun associato ha il dovere di:
  11. a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
  12. b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
  13. c) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dell’organo di amministrazione.

Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative ed a fruire di tutti i servizi dell'Associazione a condizione che siano in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso.

E' possibile iscriversi all'associazione e versare la quota annuale in qualunque periodo dell'anno.

Ha diritto al voto in assemblea, qualunque sia la tipologia di votazione, il socio che ha versato la quota d'iscrizione per l'anno corrente entro la data del 31 marzo. I soci che hanno versato la quota d'iscrizione annuale dopo il 31 marzo non hanno diritto a nessun tipo di voto assembleare; possono comunque usufruire di tutte le agevolazioni, vantaggi e servizi messi a disposizione dall'associazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

  1. La qualità di socio si perde in caso di decesso del socio persona, recesso, o esclusione.
  2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al Direttivo Nazionale. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Direttivo Nazionale, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
  3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto od alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa. In particolare, il Direttivo Nazionale può deliberare l’esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
  4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Direttivo Nazionale.
  5. La delibera del Direttivo Nazionale che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell’associazione.
  6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

  1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. E' tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

  1. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall’organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall’organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
  2. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali

  1. Gli organi dell’associazione sono:
  2. a) l’Assemblea dei soci;
  3. b) l’Organo di Amministrazione, altrimenti detto anche "Consiglio Nazionale";
  4. c) il Direttivo Nazionale;
  5. d) il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
  6. e) l’Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
  7. f) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

L'organizzazione associativa è articolata in tre aree geografiche:

-     l'area del nord (comprendente le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia);

-     l'area del centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise);

-     l'area del sud e isole (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,Sicilia e Sardegna);

In ciascuna delle aree, l’attività organizzativa è curata dal  Responsabile di Area  nominato  dal Consiglio Nazionale.

  1. Gli organi sociali hanno la durata di cinque esercizi ed i loro componenti possono essere rieletti.
  2. Fatta eccezione per l’organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

  1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
  2. L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
  3. Agli associati ETS, nonchè alle persone giuridiche, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli ETS ed alle persone giuridiche ed il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
  4. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente del Direttivo Nazionale più anziano.
  5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, ovvero cinque associati nel caso in cui l'associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento.

  1. Non può essere conferita la delega ad un componente dell’organo di amministrazione o di altro organo sociale.
  2. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’approvazione dell’organo di amministrazione.
  3. E’ possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato. Tale possibilità potrà essere meglio disciplinata da apposito regolamento interno.

Art. 12 - Competenze dell’Assemblea

  1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
  2. a) eleggere i componenti dell’organo di amministrazione, compreso il Direttivo Nazionale, scegliendoli tra i propri associati risultati eletti;
  3. b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  4. c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo; approvare il programma quinquennale;
  5. d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
  6. e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell’organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto od alla legge;
  7. f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  8. g) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dall’organo di amministrazione per motivi di urgenza;
  9. h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall’organo di amministrazione;
  10. i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  11. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
  12. a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  13. b) deliberare in merito alla constatazione di quanto indicato nell'art. 15 comma 4;
  14. c) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Il Consiglio Nazionale propone mediante delibera, nel primo semestre dell’anno per il rinnovo delle cariche sociali, la convocazione dell’Assemblea degli Associati ed il Presidente ne stabilisce la data al fine di poter votare entro l’anno solare in corso. Dopo tale convocazione debbono essere presentate, alla Segreteria Nazionale, le liste dei candidati (diciassette per lista) con relativa accettazione - alla carica di nuovi componenti del Consiglio Nazionale, con allegata proposta di programma quinquennale. Tale presentazione deve essere trasmessa a mezzo lettera inviata per PEC da spedirsi almeno 15 giorni prima dalla data di avvio dei lavori congressuali. Nell’Assemblea degli Associati, a cui partecipano tutti i soci con diritto di voto, viene votata la proposta di programma nonché le relative liste. Gli associati possono avvalersi della facoltà di farsi rappresentare, con delega (unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento) trasmessa a mezzo di PEC il giorno dell’Assemblea almeno un’ora  prima dell’ora di inizio fissata.

E' approvata la proposta di programma che consegue la maggioranza (anche relativa) dei voti validi espressi in sede congressuale, scegliendola tra quelle proposte dai presentatori delle liste; il Consiglio Nazionale è formato, per due terzi, dai candidati della lista collegata alla proposta di programma approvata e, per il restante terzo, dai primi candidati (seguendo l'ordine di presentazione) della lista collegata al programma che avrà ottenuto più voti dopo quella collegata al programma approvato. Ove sia presentata un’unica lista risulteranno eletti tutti i diciassette componenti della medesima.

Il presidente dell’Assemblea degli Associati in fase di rinnovo delle cariche sociali, appena insediato, nomina un segretario verbalizzatore e due scrutatori.

Art. 13 - Convocazione dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
  2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti dell’organo di amministrazione.
  3. L’Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

L'avviso può altresì essere affisso, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

Art. 14 - Validità dell’Assemblea e modalità di voto

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

La delega può essere rilasciata anche per l'intervento in teleconferenza.

  1. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
  2. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
  4. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
  5. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
  6. I componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
  7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
  8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
  9. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – Consiglio Nazionale (Organo di amministrazione)

  1. L’organo di amministrazione è l’organo di governo dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  3. L’Organo di Amministrazione è formato da un minimo di tre ad un massimo di diciassette componenti, eletti dall’Assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti giuridici associati.

L’Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

  1. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  2. I componenti dell’organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di cinque esercizi e possono essere rieletti.

Composizione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da 17 (diciassette) associati, eletti dall'Assemblea Nazionale secondo quanto previsto dal presente statuto.

I consiglieri restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili; essi, comunque, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino a quando il Congresso non abbia provveduto a nominare i nuovi.

Qualora, nel corso dei cinque anni, uno o più consiglieri vengono a cessare per dimissioni od altra ragione, il Consiglio Nazionale resta in carica con la formazione ridotta; ove i consiglieri decaduti o venuti meno siano 9 (nove) deve essere convocato il nuovo Congresso Nazionale entro i 4 mesi successivi alle ultime dimissioni od altra ragione.

Il Consiglio Nazionale, il Presidente ed il vice Presidente nonchè il Segretario e i responsabili d’area, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo tra i soci che costituiscono l'Associazione stessa ed in seguito sono eletti dall' Assemblea degli Associati tra gli iscritti all'associazione. Per le elezioni a seguire, per la nomina a Consigliere saranno necessari almeno tre anni di anzianità di iscrizione continua nell'associazione. Per la carica di Presidente saranno richiesti almeno 5 anni di anzianità di iscrizione continua alla associazione.

Art. 16 - Competenze dell’organo di amministrazione (Consiglio Nazionale)

  1. L’organo di amministrazione ha il compito di:
  2. a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
  3. b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
  4. c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
  5. d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  6. e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) ed il bilancio consuntivo;
  7. f) fissare l’ammontare del contributo associativo e fissare un eventuale differimento del termine annuale di versamento della quota associativa;
  8. g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta;
  9. h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  10. i) deliberare in merito all’esclusione di soci;
  11. j) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
  12. k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più vice presidenti; nominare i Responsabili d'Area su proposta del Presidente;
  13. l) nominare il Segretario, su proposta del Presidente, che svolgerà anche le funzioni di Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti l’Organo di Amministrazione;
  14. m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  15. n) ratificare le deliberazioni del Direttivo Nazionale che comportino: entrate o spese eccedenti i 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) euro annui, la stipulazione di accordi operativi o di sponsorizzazione con società o enti, incarichi di tipo professionale per più anni;

no individuare il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

  1. p) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio ed alle Assemblee;
  2. q) nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore, deliberandone i relativi poteri;
  3. r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
  4. s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell’organo di amministrazione

  1. L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell’Organo di Amministrazione per tre volte consecutive.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell’organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

  1. L’Organo di Amministrazione è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, PEC o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o PEC inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

La riunione può essere tenuta in video-tele conferenza.

  1. L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  2. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
  3. Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
  4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
  5. Di ogni riunione dell’Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell’Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente ed il Vice Presidente

  1. Il presidente ed il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dei voti dall’Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, durano in carica cinque esercizi e può essere rieletto.
  2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere dell’Organo di Amministrazione;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell’Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

- individua e nomina il soggetto gestore del sito istituzionale dell'associazione e di supporto alle attività sue ed alle attività istituzionali.

  1. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
  2. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
  3. Sono inoltre nominati quali cariche onorifiche senza diritto di voto, sia nel Consiglio Nazionale che in Assemblea degli Associati, i Presidenti Regionali. Non vi è incompatibilità tra incarico di Consigliere ed incarico onorario di Presidente Regionale.

Art. 19 - Direttivo Nazionale

Composizione

  1. Il Direttivo Nazionale si compone, oltre che dal Presidente e del Vice Presidente, da altri tre membri responsabili di area, dal Segretario Nazionale, complessivamente 6 (sei).
  2. Ad ogni membro del Direttivo Nazionale, compreso il Vice Presidente, è affidato uno specifico incarico di settore.
  3. Ad ogni componente compreso il Vice Presidente spetta promuovere tutte le iniziative atte all’ottenimento degli scopi prefissati per il settore di competenza.
  4. Ogni componente propone all’approvazione del Direttivo Nazionale il progetto delle proprie iniziative indicando le previsioni di spesa nell’ambito delle disponibilità finanziarie.

Attribuzioni

Il Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

Spetta al Direttivo Nazionale:

  • l’istruttoria degli affari di competenza del Consiglio Nazionale con le debite illustrazioni e proposte;
  • la predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Associati;
  • la verifica delle spese sostenute per l’attuazione degli scopi statutari;
  • l’assunzione di tutte le iniziative ritenute utili all’associazione in coerenza con gli scopi statutari ed il programma quinquennale;
  • la fissazione degli importi e dei limiti per gli atti di gestione ordinaria attribuiti al Segretario Nazionale;
  • il conferimento d’incarichi speciali, in via preferenziale ai membri del Consiglio Nazionale, finalizzati alla realizzazione di parti del programma annuale, proposte da ogni singolo responsabile di settore; ratificato dal Consiglio Nazionale se retribuito con importo oltre € 15.000,00;
  • l’indicazione di Associati che compiano attività di supporto per singole Province e/o Regioni
  • l’approvazione delle linee di programma;
  • la approvazione del programma operativo annuale nel rispetto del programma quinquennale;
  • la formulazione di proposte al Consiglio Nazionale
  • la nomina di eventuali dipendenti od incaricati e la fissazione dei relativi compensi.
  • la nomina di eventuali consulenti e collaboratori esterni;
  • l’accettazione dei nuovi soci ovvero di coloro che rinnovano l’adesione dopo un periodo di non avvenuto versamento quota annuale;
  • autorizzare il Presidente per la costituzione o partecipazione per il raggiungimento dei fini istituzionali, di Società, anche di capitali a ciò finalizzate;
  • stabilire la quota associativa sia per soci persone fisiche che per soci amministrazioni pubbliche;

. nominare i professionisti (persone fisiche o giuridiche) che ritiene necessari e/o opportuni per la buona gestione dell'associazione.

Funzionamento

Il Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente con il preavviso da inviare a mezzo PEC almeno 3 (tre) giorni prima e le sue sedute sono valide con la presenza:

- in prima convocazione, della maggioranza dei suoi componenti;

- in seconda convocazione, che deve essere fissata a distanza di almeno un’ora, di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei membri in carica.

Il Direttivo Nazionale si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

Delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni viene redatto, su apposito libro, il verbale a cura del Segretario dell’Associazione o in sua assenza, da chi è stato designato a tali funzioni dal Presidente.

Il verbale dev’essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trasmesso in copia a tutti i componenti del Direttivo Nazionale; esso è approvato alla seduta successiva.

Il Direttivo può riunirsi in remoto.

Art. 20 - Segretario Nazionale

  1. Il Segretario Nazionale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale tra i componenti del Consiglio Nazionale; fa parte del Direttivo Nazionale con diritto di voto coordinando tutte le attività dell’associazione che gli saranno attribuite dal Presidente Nazionale.
  2. La sede amministativa dell’Associazione corrisponde alla sede della segreteria nazionale e sarà individuata dal Presidente in occasione della nomina delle cariche sociali.

Attribuzioni del Segretario Nazionale

Spetta al Segretario Nazionale:

  • adottare tutti gli atti di ordinaria gestione necessari alla organizzazione e funzionamento degli organi dell’Associazione e delle sezioni decentrate comportanti spese nei limiti fissati dal Direttivo Nazionale;
  • curare i rapporti con l’Ente tesoriere dell’Associazione e relazionando il Direttivo Nazionale;
  • curare la tenuta dei registri e i libri sociali nonché l’aggiornamento del libro degli associati e il registro verbale del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale, dell’Assemblea degli Associati;
  • curare la conservazione di tutti i documenti;
  • coadiuvare il Presidente, il Direttivo Nazionale, ed il Consiglio Nazionale nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione;
  • collaborare alle altre eventuali incombenze delegategli dal Presidente.

Nella sua attività può essere supportato da professionisti (persone fisiche o giuridiche) incaricati dal Direttivo Nazionale.

Art. 21 - Organo di controllo e revisione legale

  1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
  2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
  3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, e successive modificazione, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo stesso. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
  5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo, che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

Art. 22 – Organismo di mediazione

  1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell’attivazione della procedura presso l’Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione, ovvero di quello di negoziazione assistita, costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 23 - Libri sociali

  1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  2. a) il libro degli associati;
  3. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione;
  5. d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
  6. e) il libro dei volontari associati, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.
  7. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell’Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
  8. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
  9. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
  10. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione.

Art. 24 - Risorse economiche, Fondo di dotazione, patrimonio e risorse per l'esercizio

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono rappresentate da:
  2. a) quote sociali;
  3. b) contributi pubblici;
  4. c) contributi privati;
  5. d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  6. e) rendite patrimoniali;
  7. f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  8. g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale, nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, CTS;
  9. h) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
  10. i) altre entrate espressamente previste dalla legge;
  11. j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25 - Scritture contabili

  1. L’Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del CTS.

Art. 26 - Esercizio sociale  

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
  2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall’Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
  3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell’articolo 13 del CTS e sue successive modifiche.
  4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
  5. Nei medesimi termini di cui al superiore comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del CTS, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell’Organo di Amministrazione e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all’art. 13 del CTS, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.
  7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
  8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall’Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate, o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del CTS.
  2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio Regionale del RUNTS, di cui all’art 45, comma 1, del CTS, qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica ed analogo scopo.

Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del CTS.

Nelle more di costituzione del RUNTS resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Art. 29 - Disposizioni finali

  1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.