Il R.U.P., in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano esercizio di poteri valutativi.
Tar Campania, Salerno, Sez. I, 08/06/2023, n. 1334
In caso di procedura di gara che preveda l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, competenza esclusiva della commissione giudicatrice è l’attività valutativa, mentre il R.U.P. può svolgere tutte le attività, anche non definite dal Codice, che non implicano l’esercizio di poteri valutativi.
Questo quanto ribadito da Tar Campania, Salerno, Sez. I, 08/06/2023, n. 1334:
6.1. – Per regola generale (art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016), il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell’organo straordinario-Commissione giudicatrice; sebbene la documentazione di gara possa demandare alla Commissione giudicatrice ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del R.U.P. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 08/11/2021, n.7419), resta fermo, invero, che in caso di procedura di gara che preveda l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, competenza esclusiva della commissione giudicatrice è l’attività valutativa, mentre il R.U.P. può svolgere tutte le attività, anche non definite dal Codice, che non implicano l’esercizio di poteri valutativi (Consiglio di Stato, Sez. V, 01/06/2021, n.4203; Consiglio di Stato, Sez. V, 13 settembre 2018, n. 537; Id., 6 maggio 2015, n. 2274; Id., 21 novembre 2014, n. 5760; Sez. III, 19 giugno 2017, n. 2983).
Nel caso di specie non è revocabile in dubbio che il R.U.P. (recte: il RdP) non abbia svolto alcuna attività valutativa delle offerte, unica attività di esclusiva competenza della commissione di gara, come del resto stabilito dall’art. 18 del disciplinare (“Commissione giudicatrice”), ai sensi del quale “[l]a commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, ove ritenuto necessario, ausilio al RUP nella fase di verifica della documentazione amministrativa e di verifica dell’anomalia delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016)”.
Scritto da: Roberto Donati
FONTE: https://www.giurisprudenzappalti.it/