Il Rup può essere anche a tempo determinato o no?

di Luigi Oliveri

Come noto, a noi piacciono le norme chiare, definitive ed inequivoche. Dunque, apprezziamo moltissimo sia l’esposizione ferma e lineare delle disposizioni, sia le interpretazioni che assertivamente le commentano sfrondando ogni incertezza, ogni dubbio, ogni tentennamento.

Per esempio, sul tema del tipo di rapporto di lavoro che deve possedere un dipendente per essere incaricato come Rup, apprezziamo proprio per le ragioni espresse prima la tetragona posizione espressa dall’Anci nell’ennesima sua “nota interpretativa”, commentata sempre come l’oracolo dalla stampa: “Responsabile Unico di Progetto: il RUP diventa il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente“.

In effetti, il codice all’articolo 15, comma 2, primo periodo, del nuovo codice dispone, stentoreo: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni“.

Dunque, non vi sarà alcuna contraddizione, nessuna contorsione, nemmeno una perplessità nell’allegato I.2, articolo 2, rubricato “Modalità di individuazione del RUP“. Leggiamo con sicurezza e fiducia (del resto, il codice disciplina il principio della fiducia, no?) il testo del comma 1, primo periodo, di tale articolo 2: “Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante“.

Ohibò! Rup nominato “tra i dipendenti di ruolo” significa che il non può essere assegnato l’incarico ai dipendenti a tempo determinato (a meno che non si tratti di dipendenti assunti, negli enti locali, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs 165/2001, poichè questi, pur essendo a tempo determinato, sono “dotazionali”).

E sì: i dipendenti “di ruolo”, infatti, sono solo quelli assunti a tempo indeterminato, poichè i dipendenti con contratti flessibili non sono inseriti nei ruoli, ma ne restano fuori.

E niente. Avevamo riposto nel codice ogni “fiducia”, tutta la convinzione che il duro lavoro di mesi passati da commissioni di tecnici producesse testi chiari, lineari, inequivocabili, a ciò convinti dall’opera preclara di commentatori sempre attenti ai dettagli.

Sarà per la prossima volta. Nel frattempo, se nessuno interviene, ci tocca l’ennesima sciarada a soluzioni plurime, di volta in volta escogitate in sede di contenzioso.

Fonte: asmel.eu