SISTEMA TELEMATICO MALFUNZIONANTE: DI CHI LA COLPA?

di Mario Palazzo 

Questa mia riflessione trae spunto dall’ordinanza n° 6944 del 8 marzo  2023 emessa dalla Cassazione in ordine ad un ricorso internazionale depositato in ritardo, poco dopo mezzanotte alle ore 00:12,  per colpa della lentezza di caricamento del sistema e per il qual motivo il Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato, in quanto proposto, oltre il termine e di conseguenza iscritto nel registro telematico del giorno successivo.

Inoltre il Tribunale di Napoli aveva evidenziato   che non vi era possibilità di  accogliere l'istanza di rimessione in termini, in quanto il ricorrente  era incorso in decadenza per causa a lui  imputabile ed aveva evidenziato altresì che il ricorrente non aveva dimostrato a che ora avesse effettuato l'invio telematico del ricorso né a che ora esso fosse stato consegnato.

L’interessato, tramite il suo legale, aveva proposto ricorso in Cassazione la quale gli ha dato ragione riconoscendo la presenza di una causa non imputabile, e consentendo la rimessione in termini.

Questi, a mio parere, i passaggi più importanti dell’ordinanza della Cassazione:

“ Questa Corte spiega che, in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale" che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 5.1.2023, n. 238).

 Su tale scorta - e nel solco del più generale insegnamento di questa Corte secondo cui la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184 bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2018, n. 17729; Cass. sez. un. 12.2.2019, n. 4135, secondo cui la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), postula un errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza) - non può che opinarsi nei termini che seguono…..OMISSIS…….

La Suprema Corte deduce che ben avrebbe meritato accoglimento l'istanza di rimessione in termini, viepiù in considerazione dei pochi minuti di ritardo che hanno segnato il completamento del deposito del ricorso e della circostanza per cui l'officiato difensore ha ricevuto la documentazione indispensabile alla redazione del ricorso "soltanto nel tardo pomeriggio del 3.10.2018, ultimo giorno utile per il deposito del ricorso" (così ricorso, pag. 12).

ED INOLTRE

In tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale" che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effettiinvalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3Tutto ciò premesso

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso, cassa, in relazione e nei limiti dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, il decreto del Tribunale di Napoli dei 10/11.5.2021 e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

CONSISERAZIONI PERSONALI

Ho preso in considerazione questa disavventura telematica perché ritengo possa essere tranquillamente presa da esempio nel campo degli appalti. Quante sentenze con attribuzione di responsabilità alle SS.AA. che mettono a disposizione le piattaforme o al contrario agli OO.EE. che poco diligenti attendono gli ultimi cinque minuti per inviare la documentazione.- La rimessione termini credo sia la soluzione più saggia a chiunque faccia capo la responsabilità.- Forse sbaglio? Corregetemi.-

Scritto e Commentato da: Mario Palazzo