ANAC, parere di precontenzioso 9.10.2024 n. 450
ANOMALIA DELL'OFFERTA: UTILIZZABILE IL CRITERIO DEI 4/5 ANCHE SOTTO LA VIGENZA DEL CODICE APPALTI DEL 2023
Il Codice del 2016 prevedeva il ricorso al criterio dei 4/5 quale presupposto per l'attivazione della verifica di anomalia. Questo criterio determinava l'attivazione della verifica nel caso di conseguimento di un punteggio, sia tecnico che economico, superiore a questa soglia.
Il Codice del 2023 non ha più previsto tale criterio, attribuendo alla Stazione Appaltante il compito di individuare eventuali indici specifici di anomalia.
Ciononostante, nella prassi si registra la tendenza ad utilizzare lo stesso criterio previsto dal Codice del 2016 inserendolo negli atti di gara.
Per l'ANAC il ricorso a tale criterio è del tutto legittimo, in quanto indice di potenziale non sostenibilità dell'offerta e ben potendo la Stazione Appaltante introdurre criteri specifici di anomalia anche riproduttivi delle disposizioni abrogate.
Tesi che lascia molto perplessi, anche perché si risolve in una abrogazione, di fatto, tacita dell'innovazione normativa, consentendo di far rientrare dalla finestra un criterio espulso dal legislatore, che ha ritenuto invece che le Stazioni Appaltanti debbano individuare criteri specifici adeguati al contratto e al settore di riferimento.