Come si determina il valore di un appalto

Il calcolo dell’importo di un appalto: regole generali

Nella determinazione del valore di un appalto pubblico bisogna tenere in considerazione quanto previsto dall’art. 14 del Codice dei Contratti in relazione a tutte le tipologie di appalto (di lavori, servizi e forniture).

Ai sensi del comma 4 dell’art. 14 del Codice, il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, per come valutato dalla stazione appaltante. Nella determinazione del valore dell’appalto, però, bisogna altresì tener conto dell’importo massimo stimato, compresi:

  • gli eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara
  • gli eventuali premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti.

Calcolo del valore di un appalto di lavori

Oltre a quanto disposto in relazione a tutte le tipologie di appalto, ai sensi del comma 8 dell’art. 14, con riferimento ai soli appalti pubblici di lavori, è previsto che il calcolo dell’importo stimato tiene conto:

  • dell’importo dei lavori stessi
  • nonché dell’importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori.
    A tale ultimo riguardo, la norma precisa che l’importo delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all’importo dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni del codice (in un certo senso rimarcando quanto previsto in materia di frazionamento artificioso – vedi avanti).

Calcolo del valore di un appalto di servizi

Oltre a quanto disposto in relazione a tutte le tipologie di appalto, ai sensi del comma 14 dell’art. 14, con riferimento ai soli appalti pubblici di servizi, l’importo da porre come base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

  • a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione
  • b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione
  • c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione
  • d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo, invece, bisogna distinguere:
    –> in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l’importo complessivo stimato per l’intera loro durata
    –> in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l’importo mensile moltiplicato per 48.

Calcolo del valore di un appalto di forniture

Oltre a quanto disposto in relazione a tutte le tipologie di appalto, ai sensi del comma 14 dell’art. 13, con riferimento ai soli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, l’importo da assumere come base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto è il seguente:

  • a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, l’importo stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l’importo complessivo, ivi compreso l’importo stimato di quello residuo
  • b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, l’importo mensile moltiplicato per quarantotto.

Calcolo del valore di un appalto suddiviso in lotti

Il Codice, poi, ai commi 9, 10 e 11 dell’art. 14, dispone, in relazione ai soli contratti relativi a lavori e servizi, che:

  • a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
  • b) quando l’importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di di rilevanza europea (commi 1 e 2 del medesimo art. 14), le disposizioni del codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.

Inoltre, in relazione ai soli appalti di forniture:

  • a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell’applicazione delle soglie di rilevanza comunitaria è computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
  • b) quando l’importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le disposizioni del codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.

In deroga alle predette disposizioni (quindi con riferimento sia ai lavori che ai servizi/forniture) tuttavia, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice, quando l’importo stimato al netto dell’IVA del lotto sia:

  • inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi,
  • a euro 1.000.000 per i lavori
  • purché l’importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell’importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.

Calcolo valore appalti misti di servizi e forniture

Ai sensi del comma 15 dell’art. 14 del Codice, il calcolo dell’importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull’importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote, comprendendo l’importo delle operazioni di posa e di installazione.

Calcolo del valore di accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione

Ai sensi del comma 16 dell’art. 14, con riferimento ai soli accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione, l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

Calcolo valore partenariati per l’innovazione

Ai sensi del comma 17 dell’art. 14, nel caso di partenariati per l’innovazione, l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

Valore dell’appalto in caso di più unità operative

Il comma 5 del medesimo art. 14, poi, prevede che per il caso in cui siano coinvolte unità operative distinte:

  • il calcolo dell’importo stimato di un appalto o di una concessione deve tener conto dell’importo totale stimato per tutte le singole unità operative
  • tuttavia, se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio affidamento o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all’importo attribuito dall’unità operativa distinta.
valore affidamento più unita operative

Ai sensi del comma 7 dell’art. 14, l’importo stimato dell’appalto (o concessione) è quantificato:

  • al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara
  • oppure, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l’ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.

Il divieto di frazionamento artificioso

Il divieto di artificioso frazionamento risulta oggi consolidato nel nuovo Codice di cui D.Lgs. 36/2023, che all’articolo 14,  comma 6, prevede che:

“Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del  codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.  

Nonostante il dettato della norma risulti chiaro, in non poche occasioni ANAC ha riscontrato che le stazioni appaltanti, al fine di modificare la soglia di applicazione della disciplina di affidamento  e procedere con un affidamento diretto, hanno posto in essere frazionamenti artificiosi in assenza dei quali sarebbe stato necessario il ricorso procedure a evidenza pubblica.

La sottrazione all’evidenza pubblica operata mediante un artificioso frazionamento è in  contrasto con i principi del Codice, in quanto, facendo leva su di esso, si può procedere ad aggiudicareun contratto con una procedura meno competitiva di quella prevista per i contratti di importo superiore, così restringendo la concorrenza tra gli operatori  economici.  

Quando è possibile frazionare un affidamento

Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto che “il frazionamento costituisce soluzione in ipotesi percorribile  ma a condizione di rendere una adeguata motivazione giustificatrice del frazionamento stesso” (Cons.  Stato, Sez. V, 5 maggio 2023 n. 4791).  

Per poter legittimamente frazionare un affidamento astrattamente unitario, dunque, sarà necessario individuare una ragione oggettiva, sicché, a fronte dell’assenza di spiegazioni, l’unica ragione oggettiva rinvenibile nella scelta dell’amministrazione potrebbe essere, per l’appunto, il contenimento del valore dei contratti entro una determinata soglia.  

Peraltro, in assenza di motivazione sulle ragioni del  frazionamento, l’artificiosità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria (Cons. Stato, Sez.  V, 12 febbraio 2024, n. 1393; cfr anche Consiglio di Stato, Sez. V, 27 luglio 2021, n. 5561, note a firma  del Presidente prot. ANAC n. 58618 del 6 luglio 2022 e prot. ANAC n. 31378 del 27 aprile 2022).  

In via generale, della determinazione della base d’asta, la Stazione appaltante è tenuta non solo a individuare puntualmente il costo della manodopera, calcolato secondo le Tabelle Ministeriali e il CCNL di riferimento, ma anche a valutare il costo di tutte le prestazioni richieste dal Capitolato speciale d’appalto al fine di garantire il corretto gioco concorrenziale tra tutti gli operatori potenzialmente interessati a partecipare.

Sul tema, l’ANAC, con Delibera n. 116 del 6 marzo 2024, ha avuto modo di affermare che in relazione alle corrette modalità di calcolo della stessa la base d’asta non corrisponde necessariamente al prezzo di mercato e, tuttavia, è necessario che la sua determinazione sia effettuata dalla stazione appaltante facendo riferimento a criteri verificabili e acquisendo attendibili elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d’asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (principio, peraltro, già rimarcato dall’ANAC con le Delibere nn. 753 e 321 del 2021 e la n. 1017 del 2020).

Di LuigiFadda

Fonte: https://www.luigifadda.it/