Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (24G00149)
(GU n.217 del 16-9-2024)
Vigente al: 17-9-2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'articolo 37;
Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione
avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica
italiana e' superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione
europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, e'
necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette
procedure, nonche' per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie
ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di prevenire
l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di
quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato
adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi
dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia
dell'Unione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 settembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e
delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della cultura, della salute, dell'ambiente e della
sicurezza energetica, dell'interno, del lavoro e delle politiche
sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, e per la pubblica
amministrazione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime,
lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive -
Procedura di infrazione n. 2020/4118
1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «Continuano ad avere efficacia
fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di
consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento
di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto
dell'Unione europea e secondo le modalita' stabilite dal medesimo
articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027».
Gli effetti della presente disposizione non pregiudicano la validita'
delle procedure selettive nonche' la decorrenza del rapporto
concessorio, deliberati anteriormente a tale data con adeguata
motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, delle
modalita' e dei criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto
2022, n. 118;
1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) le
concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio
delle attivita' turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo
01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle
gestite dalle societa' e associazioni sportive iscritte al registro
del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla
sua operativita', al Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo
4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117;»;
2) al comma 2, le parole: «Le concessioni» sono sostituite
dalle seguenti: «Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le
concessioni» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2027»;
3) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In
presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della
procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 4,
entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla
pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate
all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente, con
atto motivato, puo' differire il termine di scadenza delle
concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla
conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo
2028.»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31
luglio 2027, una relazione concernente lo stato delle procedure
selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito
delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che
ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo
Ministro trasmette altresi' alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una
relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive
sul territorio nazionale»;
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di affidamento delle
concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita'
turistico-ricreative e sportive). - 1. La procedura di affidamento
delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per
l'esercizio delle attivita' turistico - ricreative e sportive, di cui
all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si svolge nel rispetto del
diritto dell'Unione europea e dei principi di liberta' di
stabilimento, di pubblicita', di trasparenza, di massima
partecipazione, di non discriminazione e di parita' di trattamento,
anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese,
delle piccole imprese e delle imprese giovanili.
2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la
procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione
di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4. Il
bando e' pubblicato sul sito istituzionale dell'ente concedente, e
sull'albo pretorio on- line del comune ove e' situato il bene
demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno trenta
giorni, nonche', per le concessioni demaniali di interesse regionale
o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata
superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai
commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo
concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente condente
non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalita' comunque
denominata, del precedente rapporto concessorio, salvo nel caso in
cui abbia gia' avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1
e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione.
In sede di prima applicazione del presente decreto, l'ente
concedente, con riferimento ai titoli concessori con scadenza ai
sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n.
118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in ogni
caso entro e non oltre il 30 giugno 2027.
4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella
sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale
dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel bando di gara sono
indicati:
a) l'oggetto e la finalita' della concessione, con
specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle
caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle
opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali
interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico
necessari per il nuovo affidamento;
b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati,
nonche' gli obblighi di cui al comma 9;
c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di
cui al comma 5;
d) la misura del canone;
e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonche' i
termini e le modalita' di corresponsione dello stesso;
f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di
concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri
obblighi gravanti sul concessionario;
g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e
95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36;
h) i requisiti di capacita' tecnico-professionale dei
partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di
affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese,
delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
i) le modalita' e il termine, non inferiore a trenta giorni,
per la presentazione delle domande;
l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da
allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a
garantire la sostenibilita' economica del progetto e che include la
quantificazione degli investimenti da realizzare;
m) le modalita' di svolgimento del sopralluogo presso l'area
demaniale oggetto di affidamento;
n) le modalita' e i termini di svolgimento della procedura di
affidamento;
o) i criteri di aggiudicazione;
p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le
relative condizioni;
q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della
concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che
possono essere aggiudicati al medesimo offerente.
5. La durata della concessione non e' inferiore ai cinque anni e
non e' superiore ai venti anni ed e' pari al tempo necessario a
garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti
previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.
6. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente
applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto del
principio di parita' di trattamento, di massima partecipazione e di
proporzionalita':
a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al
comma 4, lettera e);
b) la qualita' e le condizioni del servizio offerto agli
utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati
dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a
migliorare l'accessibilita' e la fruibilita' dell'area demaniale,
anche da parte delle persone con disabilita', nonche' l'offerta di
specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
c) la qualita' degli impianti, dei manufatti e di ogni altro
bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio
architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
d) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le
specificita' culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del
territorio;
e) l'incremento e la diversificazione dell'offerta
turistico-ricreativa;
f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza
dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del
patrimonio culturale;
g) l'impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria,
per le attivita' oggetto della concessione, personale di eta'
inferiore a trentasei anni;
h) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in
relazione ad attivita' turistico-ricreative comparabili, anche svolte
in regime di concessione;
i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato
una concessione quale prevalente fonte di reddito per se' e per il
proprio nucleo familiare;
l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero
delle concessioni di cui e' gia' titolare, in via diretta o
indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento
dell'ente concedente;
m) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che
ricevono da tale attivita' la prevalente fonte di reddito per se' e
per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad
assumere in caso di aggiudicazione della concessione.
7. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo
l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei
requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il
rapporto concessorio e' stipulato entro e non oltre sessanta giorni
dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di
stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio,
l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente
e' comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice
della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo
concessionario, l'ente concedente puo' ordinare al concessionario
uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con
provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della
navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non
amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo
concessionario, il concessionario uscente ha diritto al
riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario
subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora
ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli
investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi
debitamente dichiarati dalle autorita' competenti ovvero in
conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni
misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non
rimborsata, nonche' pari a quanto necessario per garantire al
concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti
effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri
previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti
effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire
un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, e' determinato con
perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione del
bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita
dichiarazione di responsabilita' da parte di un professionista
nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati
dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo
periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio
della concessione a favore di un nuovo concessionario, il
perfezionamento del nuovo rapporto concessorio e' subordinato
all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario
subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato
tempestivo pagamento di cui al quarto periodo e' motivo di decadenza
dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma
o modalita' comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.
La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del presente
comma non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento
di cui ai commi 1 e 2.
10. All'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al punto 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e
di pregio naturale e ad alta redditivita'»;
b) al punto 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le
seguenti parole: «o destinati ad attivita' sportive, ricreative,
sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro».
11. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresi',
all'aggiornamento dell'entita' degli importi unitari previsti
dall'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, nonche' dei canoni per le concessioni lacuali e
fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive. In caso di
mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi
unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo
decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per
finalita' turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del
comma 12.
12. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalita'
turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni
tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditivita' delle
aree demaniali da affidare in concessione, nonche' dell'utilizzo di
tali aree per attivita' sportive, ricreative, sociali e legate alle
tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di
lucro, ovvero per finalita' di interesse pubblico. Una quota dei
canoni, stabilita dall'ente concedente, e' destinata alla
realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo
capitale naturale e di miglioramento della fruibilita' delle aree
demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in
applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non e' comunque
inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma
4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime,
lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita'
turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate
successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione e
ai relativi atti concessori.».
2. L'articolo 10-quater del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,
e' abrogato.
Art. 2
Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari -
Procedura d'infrazione n. 2016/4081
1. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della
magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, l'articolo
15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, si interpreta
nel senso che nei confronti dei magistrati onorari del contingente a
esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo
13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime di
esclusivita' delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti
tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive
previste per la generalita' dei lavoratori iscritti al fondo pensioni
lavoratori dipendenti:
a) assicurazione per l'invalidita' vecchiaia e superstiti;
b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternita'.
Art. 3
Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa
al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e
nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al
diritto di informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le autorita'
consolari - Procedura d'infrazione n. 2023/2006
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 293, comma 1, lettera f), le parole: «ai
familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra
persona di fiducia»;
b) all'articolo 350, comma 5, dopo la parola: «assumere», sono
inserite le seguenti: «notizie e indicazioni» e le parole: «notizie e
indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle
indagini» sono sostituite dalle seguenti: «quando cio' e' imposto
dalla necessita' di evitare un imminente pericolo per la liberta',
l'integrita' fisica o la vita di una persona, oppure dalla necessita'
di compiere attivita' indispensabili al fine di evitare una grave
compromissione delle indagini»;
c) all'articolo 386, comma 1, lettera f), le parole: «ai
familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra
persona di fiducia»;
d) all'articolo 387, comma 1, le parole: «ai familiari
dell'avvenuto arresto o fermo» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del
fermato o ad altra persona da essi indicata».
Art. 4
Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa-contabile
del Ministero della giustizia - Procedura d'infrazione n. 2021/4037
1. Ai fini del rafforzamento della capacita'
amministrativa-contabile e per garantire la piena operativita' degli
uffici centrali e territoriali in relazione alla riduzione dei tempi
di pagamento dei debiti commerciali nonche' di quelli relativi ai
servizi di intercettazione nelle indagini penali, la dotazione
organica dell'amministrazione giudiziaria e' aumentata di 250 unita'
di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 unita' Area
Funzionari e 189 unita' Area Assistenti. Per le medesime finalita',
il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, e' autorizzato ad
assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
un corrispondente contingente di personale amministrativo non
dirigenziale, di cui 61 unita' appartenenti all'Area Funzionari e 189
unita' appartenenti all'Area Assistenti, mediante l'espletamento di
procedure concorsuali e, in deroga a quanto previsto dall'articolo
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche
tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di euro 5.002.710 per l'anno 2025 e di euro
10.005.420 annui a decorrere dall'anno 2026. E' altresi' autorizzata
la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle
procedure concorsuali, nonche' di euro 1.056.250 per l'anno 2025 e di
euro 105.750 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di
funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di
personale.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede quanto a euro
2.000.000, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto
2023, n. 112; quanto a euro 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro
10.111.170 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della
Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
Art. 5
Disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8
della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori
indagati o imputati nei procedimenti penali - Procedura
d'infrazione 2023/2090
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo la parola:
«minorenne» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei
diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo
6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti riconosciuti
dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori
indagati o imputati nei procedimenti penali»;
b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «responsabilita'
genitoriale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o agli altri
soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter»;
c) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Valutazione sanitaria del minore sottoposto a
privazione della liberta' personale). - 1. Fermo quanto previsto
dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dal relativo regolamento di
attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 2000, n. 230, nonche' dal decreto legislativo 2 ottobre 2018,
n. 121, il minorenne in stato di privazione della liberta' personale
e' sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a
valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di
salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche
indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.
2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri
atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure
adottate o previste nei suoi confronti, l'autorita' giudiziaria tiene
conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in
stato di privazione della liberta' personale.»;
d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «di altra persona idonea indicata dal
minorenne e ammessa dall'autorita' giudiziaria che procede» sono
sostituite dalle seguenti: «degli altri esercenti la responsabilita'
genitoriale»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il minorenne e' assistito da altra persona idonea,
indicata dallo stesso e ammessa dall'autorita' giudiziaria che
procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneita' o di
mancata indicazione, in presenza di una di una o piu' delle seguenti
condizioni:
a) la partecipazione degli esercenti la responsabilita'
genitoriale e' contraria all'interesse superiore del minorenne;
b) nonostante le ricerche compiute, non e' stato possibile
identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilita'
genitoriale;
c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi e'
motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli
esercenti la responsabilita' genitoriale comprometterebbe in modo
sostanziale il procedimento penale.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i
presupposti, l'autorita' giudiziaria che procede informa prontamente
il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei
provvedimenti di competenza.»;
e) dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis (Diritto all'informazione). - 1. Fermo quanto
previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite
anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Quando e' informato di essere sottoposto alle indagini, il
minorenne e' informato altresi' del diritto:
a) a che vengano informati l'esercente la responsabilita'
genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter;
b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento,
anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilita'
genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12;
c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento
dai servizi di cui all'articolo 6;
d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie
condizioni ai sensi dell'articolo 9;
e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e
della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.
3. Quando e' comunque sottoposto a privazione della liberta'
personale, il minorenne e' informato altresi' del diritto:
a) a che la privazione della liberta' personale sia limitata
al piu' breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra
misura e' ritenuta inadeguata;
b) a che la decisione sulla liberta' personale sia rivalutata
dall'autorita' giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte;
c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua
personalita' e alle sue esigenze educative sulla base di una
valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute e
fisica e psichica e il rispetto della liberta' di religione e di
credo, e altresi' ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla
formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a
programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e
la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalita'
adeguate alla natura ed alla durata della privazione della liberta'.
4. Quando e' sottoposto a misura cautelare detentiva il
minorenne e' altresi' informato che:
a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare
puo' essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare
risulti inadeguata;
b) la durata della misura cautelare e' soggetta a termini
massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli
adulti;
c) la privazione della liberta' personale si svolge in luoghi
diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del
diciottesimo anno di eta' e, salvi i casi previsti dalla legge, anche
fino al compimento del venticinquesimo anno di eta'.
5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio
comprensibile, adeguato alla eta' e capacita' del minorenne.
Art. 12-ter (Informazioni all'esercente la responsabilita'
genitoriale). - 1. Le informazioni dirette al minorenne sono al piu'
presto comunicate anche all'esercente la responsabilita' genitoriale
ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12
dall'autorita' giudiziaria che procede.
2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12,
comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del
procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilita'
genitoriale.».
2. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 272» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto
dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e
dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti
riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori
indagati o imputati nei procedimenti penali»;
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunita'
deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV
del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.»;
b) dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis (Informazioni relative alla detenzione). - 1.
Fermo quanto previsto dall'articolo 1, quando e' disposta
l'esecuzione della condanna a pena detentiva il minorenne e' altresi'
informato che:
a) ha diritto a che la privazione della liberta' personale si
svolga in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al
compimento del diciottesimo anno di eta' e, salvi i casi previsti
dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di
eta';
b) ha diritto ad un progetto di intervento educativo
personalizzato sulla base di una valutazione individuale;
c) ha diritto ad accedere alle misure penali di comunita' e
alle altre misure alternative alla detenzione, nei casi e alle
condizioni previsti dalla legge;
d) ha diritto alla rivalutazione della decisione
dell'autorita' giudiziaria circa le modalita' di esecuzione della
pena e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure
penali di comunita' e delle altre misure alternative alla detenzione,
tenuto conto che la pena detentiva e' disposta solo quando le altre
pene non risultino adeguate.».
Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 in materia di
controlli su strada - Procedura d'infrazione n. 2022/0231
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, 144, dopo
il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nel corso del controllo
su strada, il conducente e' autorizzato ad acquisire, anche tramite
la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona
o entita', prima della conclusione del controllo su strada, le
eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l'uso corretto
delle apparecchiature tachigrafiche. Cio' non pregiudica gli obblighi
del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature
tachigrafiche.».
Art. 7
Disposizioni per l'attuazione degli obblighi derivanti dai
regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 - Procedure di
infrazione n. 2024/2190 e n. 2023/2056
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/116 e
all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/317. Si
applicano, inoltre, le definizioni di cui all'articolo 3, del
regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del
4 luglio 2018, all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n.
409/2013, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 e all'articolo
2 del regolamento (CE) n. 551/2004, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2004.
2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e'
l'Autorita' nazionale competente per l'accertamento delle violazioni
e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo. Si applicano, in quanto compatibili con quanto previsto dal
presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro
a 100.000 euro ai fornitori di servizi di navigazione aerea (ATS) che
effettuano servizi di controllo del traffico aereo (ATC):
a) nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano
Malpensa e Roma Fiumicino e nei settori «en-route» associati, che non
attuano la sottofunzionalita' di gestione degli arrivi e gestione
integrata degli arrivi (sottofunzionalita' AMAN) estesa all'orizzonte
di 180 miglia nautiche entro il 31 dicembre 2024;
b) nello spazio aereo terminale degli aeroporti di Milano
Malpensa e nei settori di avvicinamento associati che non attuano la
sottofunzionalita' di gestione del traffico aereo (sottofunzionalita'
ATM) sull'integrazione fra gestione degli arrivi e gestione integrata
degli arrivi e gestione delle partenze (integrazione AMAN/DMAN) entro
il 31 dicembre 2027.
4. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano
servizi negli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma
Fiumicino che non attuano la sottofunzionalita' estesa sul piano
operativo aeroportuale (AOP) entro il 31 dicembre 2027 si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano
servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non
attuano la funzionalita' sulle reti di sicurezza degli aeroporti
entro il 31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
6. Ai soggetti operativi che non attuano la sottofunzionalita' ATM
sulle operazioni sullo spazio aereo a rotte libere (FRA)
transfrontaliero con almeno uno Stato confinante e la possibilita' di
connessione del FRA con le aree terminali di controllo (TMA) entro il
31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 100.000 euro.
7. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro
a 100.000 euro ai soggetti operativi che forniscono servizi negli
aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano, entro
il 31 dicembre 2027, la sottofunzionalita' ATM integrazione fra piano
operativo aeroportuale e piano operativo della rete (integrazione
AOP/NOP), nonche', entro il 31 dicembre 2025, le seguenti ulteriori
funzionalita' relative alla gestione delle informazioni a livello di
sistema:
a) sottofunzionalita' ATM sulle specifiche e infrastruttura
tecnica del profilo di gestione delle informazioni a livello di
sistema (SWIM) giallo per lo scambio di dati ATM per tutte le altre
funzionalita' ATM;
b) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni
aeronautiche;
c) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni
meteorologiche;
d) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni tra reti
cooperative;
e) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni di volo
(profilo giallo).
8. Ai soggetti operativi che non forniscono e gestiscono le chiavi
pubbliche di infrastruttura (PKI) e la sicurezza cibernetica entro il
31 dicembre 2024 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 100.000 euro.
9. Ai fornitori di ATS e agli operatori aerei italiani che non
attuano la sottofunzionalita' ATM sulla condivisione iniziale delle
informazioni sulla traiettoria aria-terra sopra al livello di volo
285 entro il 31 dicembre 2027 si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
10. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro
a 300.000 euro ai fornitori di ATS che:
a) non applicano la modulazione delle tariffe di navigazione
aerea, secondo quanto previsto all'articolo 32 del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317;
b) utilizzano le entrate derivanti dalle tariffe di rotta o
presso i terminali non solo per coprire i costi determinati relativi
ai servizi di rotta o presso i terminali, ma anche per finanziare
proprie attivita' commerciali;
c) omettono di porre in essere, nel periodo di riferimento, le
misure individuate, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento di
esecuzione (UE) 2019/317, dall'Autorita' nazionale di vigilanza,
ovvero dalla Commissione europea, per conseguire gli obiettivi
prestazionali contenuti nel piano di miglioramento delle prestazioni;
d) omettono di fornire all'autorita' nazionale di vigilanza:
1) le informazioni sulle condizioni locali pertinenti per la
fissazione di obiettivi prestazionali nazionali o di obiettivi
prestazionali a livello di blocco funzionale di spazio aereo;
2) i dati necessari per stabilire il tasso di rendimento del
capitale proprio per le tariffe di navigazione aerea;
3) le informazioni circa gli investimenti previsti nei cinque
anni successivi alla data della richiesta, che illustrino il profilo
delle spese previste per gli investimenti nuovi e in corso durante e
dopo il periodo di riferimento e il modo in cui i grandi investimenti
contribuiscono alle prestazioni in ogni settore essenziale di
prestazione;
4) il piano aziendale di cui all'allegato III, punto
ATM/ANS.OR.D.005, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della
Commissione;
5) le informazioni richieste ai fini della disapplicazione del
dispositivo di ripartizione del rischio di costo, secondo quanto
previsto all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317;
6) i dati sulle basi di calcolo e le informazioni sulla
ripartizione dei costi tra i servizi di navigazione aerea di rotta e
presso i terminali, nonche' i dati sui proventi da attivita'
commerciali e sui fondi pubblici ricevuti;
e) omettono di fornire all'autorita' nazionale di vigilanza i
documenti, i dati, le informazioni e chiarimenti richiesti per
monitorare il raggiungimento degli obiettivi prestazionali contenuti
nei piani di miglioramento delle prestazioni;
f) non consentono all'autorita' nazionale di vigilanza l'accesso
a locali, terreni o veicoli pertinenti, secondo quanto previsto
all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE)
2019/317;
g) omettono di fornire alle autorita' competenti per la
determinazione delle tariffe di rotta o di terminale l'indicazione
dei costi relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea che
sono compresi nella base di calcolo delle tariffe, cosi' come
individuati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione
(UE) 2019/317;
h) omettono di fornire alle autorita' competenti per la
determinazione delle tariffe di rotta o di terminale i dati relativi
alle altre entrate di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
11. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro
a 100.000 euro ai fornitori di ATS, agli operatori aeroportuali
italiani, ai coordinatori aeroportuali e agli operatori aerei
italiani che:
a) omettono di trasmettere alla Commissione europea
gratuitamente, in formato elettronico, i dati di cui all'allegato VI
del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, ovvero omettono di
adottare le misure necessarie per garantirne la qualita', la
convalida e la trasmissione tempestiva;
b) omettono di fornire alla Commissione europea le informazioni
da essa richieste sui loro controlli di qualita' e sulle procedure di
convalida adottate in relazione a tali dati.
12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il successivo
trasferimento all'E.N.A.C ai fini del miglioramento della sicurezza
del volo.
Art. 8
Disposizioni urgenti in materia sicurezza per le gallerie della rete
stradale transeuropea - Procedura d'infrazione n. 2019/2279
1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-bis:
1) al comma 3:
1.1) all'alinea, le parole: «definitivo ai sensi
dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti:
«di fattibilita' tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36» e le parole: «tale da» sono sostituite dalla seguente:
«deve»;
1.2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis)
contenere gli elaborati e la documentazione di cui all'allegato 4.»;
2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per le gallerie individuate nell'allegato 4-quater,
la richiesta di messa in servizio di cui al comma 5 e' presentata
entro i termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato.
La richiesta di messa in servizio di cui al primo periodo non puo' in
ogni caso essere presentata oltre il 31 dicembre 2027.
5-ter. La trasmissione incompleta della documentazione a
corredo della richiesta di messa in servizio di cui ai commi 5 e
5-bis, qualora non sanata entro trenta giorni dalla richiesta di
integrazione da parte della Commissione, comporta l'applicazione
della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, diminuita di
un terzo.»;
3) al comma 6:
3.1) le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«ai commi 5 e 5-bis»;
3.2) la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente:
«centottanta»;
4) al comma 7, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
5) al comma 8, la lettera c) e' abrogata;
6) al comma 9, secondo periodo, le parole: «al comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
b) all'articolo 10-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio
di cui all'articolo 10-bis, comma 6, e comunque fino all'adempimento
delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione, il
Gestore provvede ad adottare e mantiene, per ciascuna galleria aperta
al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime, la cui
efficacia e' asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile
della sicurezza.»;
c) all'articolo 16:
1) al comma 1-bis:
1.1) le parole: «centomila euro a trecentomila euro» sono
sostituite dalle seguenti: «trecentomila euro a cinquecentomila
euro»;
1.2) le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 5 e 5-bis»;
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis,
commi 5 e 5-bis, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei
cronoprogrammi comunicati dai Gestori ai sensi dell'articolo 10-bis,
comma 8, lettera a), dal quale deriva uno scostamento temporale
superiore a sei mesi non giustificato da motivazioni tecniche e
oggettive condivise dalla Commissione, il Gestore e' soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila
euro a centocinquantamila euro.»;
3) al comma 2, alinea, le parole: «diecimila euro» sono
sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;
4) dopo il comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-ter. Con decreto del direttore dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione
e all'aggiornamento delle modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3. Dalla data di
adozione del decreto di cui al primo periodo, le sanzioni sono
irrogate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali sulla base delle
risultanze istruttorie fornite dalla Commissione.»;
d) all'Allegato 4, punto 3.4:
1) la parola: «inoltra» e' sostituita dalle seguenti:
«trasmette gli elaborati progettuali e»;
2) dopo le parole: «di sicurezza alla Commissione» sono
inserite le seguenti: «, asseverata da parte di organismi di
controllo terzi e accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020 relativamente alla sussistenza dei requisiti minimi
nonche' all'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza
necessari alla messa in servizio»;
e) dopo l'Allegato 4-ter e' aggiunto l'Allegato 4-quater di cui
all'allegato 1 del presente decreto.
Art. 9
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia
di lavoratori stagionali di Paesi terzi - Procedura d'infrazione n.
2023/2022
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 15, e' inserito il seguente:
«15-bis. Il datore di lavoro che, in violazione del comma 3,
mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di
idoneita' alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla
qualita' dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene
l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500
euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone e' sempre eccessivo
quando e' superiore ad un terzo della retribuzione.».
Art. 10
Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di
periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali
- Caso EU Pilot (2021)10047/Empl
1. All'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati
contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, della
Confederazione Svizzera, di Paesi terzi regolarmente soggiornanti
nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che
hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea, dello Spazio
economico europeo o della Confederazione Svizzera alle dipendenze di
organizzazioni internazionali, e' data facolta' di cumulare i periodi
assicurativi maturati presso le citate organizzazioni internazionali
con i periodi assicurativi maturati in Italia, presso altri Stati
membri dell'Unione europea, altri Stati contraenti dell'accordo sullo
Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera.»;
b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «periodi di
assicurazione» sono inserite le seguenti: «ai sensi dei commi 1 e
1-bis», e le parole: «maturati presso l'organizzazione
internazionale» sono soppresse;
d) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione
internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla
normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi
assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale e
maturati presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati
contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e la
Confederazione Svizzera, l'istituzione previdenziale italiana prende
in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime
pensionistico dell'organizzazione internazionale, degli altri Stati
membri dell'Unione europea, degli altri Stati contraenti dell'Accordo
sullo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, ad
eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se
fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e
calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai
periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in
euro 666.000 per l'anno 2025, euro 849.000 per l'anno 2026, euro
1.060.000 per l'anno 2027, euro 969.000 per l'anno 2028, euro 786.000
per l'anno 2029, euro 870.000 per l'anno 2030, euro 935.000 per
l'anno 2031, euro 1.072.000 per l'anno 2032, euro 1.386.000 per
l'anno 2033 ed euro 1.289.000 per l'anno 2034 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234. Non si applicano le disposizioni di
cui al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio
2015, n. 115.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far
data dal 1° gennaio 2025.
Art. 11
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, in materia di indennita' risarcitoria onnicomprensiva prevista
per gli abusi pregressi per il settore privato - Procedura di
infrazione 2014/4231
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Resta ferma la possibilita' per il giudice di stabilire l'indennita'
in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un
maggior danno.»;
b) il comma 3 e' abrogato.
Art. 12
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165, in materia di disciplina della responsabilita' risarcitoria
per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti
di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231
1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal
seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso
nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a
tempo determinato, fatta salva la facolta' per il lavoratore di
provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennita' nella
misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro
mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravita' della
violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione
intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».
Art. 13
Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica -
Procedura di infrazione n. 2023/2187
1. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo
il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla
disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e
della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici.».
Art. 14
Misure finalizzate al miglioramento della qualita' dell'aria -
Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299
1. Al fine di concorrere all'esecuzione delle sentenze della Corte
di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, in causa
C-573/19, e del 10 novembre 2020, in causa C-644/18, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato uno
specifico programma della durata massima di 54 mesi, finalizzato a
promuovere la mobilita' sostenibile, per un importo complessivo pari
a 500 milioni di euro a valere sulla dotazione del fondo previsto
dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
ripartiti nelle seguenti annualita': 50 milioni di euro per l'anno
2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per
l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro
per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. Gli interventi
oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo sono
individuati, anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di
miglioramento della qualita' dell'aria, tenendo conto di quelli
previsti e finanziati, in tutto o in parte, per le medesime finalita'
con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di
interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione
superiore a 50.000 abitanti e dalle citta' metropolitane, il cui
territorio ricade, in tutto o in parte, in zone di superamento dei
valori limite di qualita' dell'aria ambiente previsti dal decreto
legislativo 13 agosto 2010 n. 155 e individuate dalla sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, in causa
C-573/19, in relazione agli ossidi di azoto ovvero dalla lettera di
costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024
relativa alla procedura di infrazione n. 2014/2147 in merito ai
superamenti continui e di lungo periodo, in zone e agglomerati del
territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10.
In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti
di cui al primo periodo possono avvalersi del supporto
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le cui
attivita' sono definite con apposita convenzione, con oneri nel
limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma
3.
3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresi', le modalita'
di gestione e di monitoraggio del programma, i criteri di
ripartizione delle risorse tra i destinatari, rappresentati dagli
enti proponenti gli interventi e dall'ANCI per il supporto indicato
dal comma 2, i requisiti degli interventi e le procedure di
presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse e di
rendicontazione e verifica dell'attuazione. Ai fini della gestione
del programma di finanziamento, il medesimo decreto puo' prevedere
l'attribuzione di attivita' a societa' in house del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri posti a carico
delle risorse di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti percentuali
previsti dall'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, nei
quali rientrano anche gli oneri relativi alla convenzione di cui al
comma 2. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, da trasmettere al Ministero dell'economia e
delle finanze, si provvede all'approvazione delle proposte di cui al
primo periodo, con indicazione del cronoprogramma procedurale e di
realizzazione, nei limiti delle risorse indicate al comma 1. Gli
interventi sono identificati attraverso il Codice Unico di progetto
(CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, al fine di
individuare ulteriori misure e iniziative finalizzate ad assicurare
l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea del 10 novembre 2020, in causa C-644/2018, pronunciata ai
sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) e della conseguente lettera di costituzione in mora
della Commissione europea del 13 marzo 2024, adottata ai sensi
dell'articolo 260 del TFUE, in merito ai superamenti in zone e
agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale
particolato PM10, nonche' della sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea del 12 maggio 2022, in causa C-573/2019, in
merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano,
dei valori limite di biossido di azoto NO2, e' istituita, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia con il
compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione
nazionale per il miglioramento della qualita' dell'aria, comprensivo
di cronoprogramma, di seguito denominato Piano.
5. La cabina di regia di cui al comma 4 e' presieduta da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed e'
composta da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, un rappresentante del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro delle
imprese e del made in Italy, un rappresentante del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, un
rappresentante del Ministro della salute, un rappresentante del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
per il PNRR nonche' da un rappresentante del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro
dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuna
delle regioni interessate dalle procedure di infrazione di cui al
comma 4. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono
assicurate dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo modalita'
definite con apposito decreto adottato d'intesa dai capi dei predetti
dipartimenti, nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Il Piano elaborato dalla cabina di regia e' approvato con
delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
La delibera di approvazione del Piano contiene, altresi',
l'individuazione, in ragione della natura delle misure previste dal
Piano medesimo e delle loro competenze, le Amministrazioni centrali,
regionali e territoriali cui e' demandata l'attuazione delle citate
misure.
7. Il Piano ha una durata di ventiquattro mesi decorrente dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Con delibera del Consiglio dei ministri,
adottata secondo le modalita' di cui al comma 6, primo periodo, puo'
essere prorogata la durata del Piano fino ad un massimo di ulteriori
ventiquattro mesi, nonche' disposta la revisione ovvero
l'aggiornamento dello stesso, anche sulla base delle risultanze
dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 9.
8. Le Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione
del Piano sono tenute ad adottare le relative misure di carattere
normativo, programmatico e, nei limiti delle risorse disponibili allo
scopo, di carattere finanziario, volte ad assicurare il rispetto dei
valori limite di materiale particolato PM10 e di biossido di azoto
NO2, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, anche in accordo con gli altri enti locali interessati
dall'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea del 12 maggio 2022, in causa C-573/2019.
9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza
nuovi oneri a carico della finanza pubblica, procede al monitoraggio
dell'attuazione delle Piano e delle relative misure, verificandone
gli effetti e gli eventuali impedimenti, avvalendosi, senza nuovi
oneri a carico della finanza pubblica, del supporto delle
Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del Piano
e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA). In caso di mancata attuazione delle misure del Piano o di
scostamenti dal cronoprogramma approvato superiori al trimestre, la
cabina di regia riferisce al Consiglio dei ministri che, con apposita
deliberazione adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero del Ministro dell'ambiente della sicurezza
energetica, puo' anche autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi
ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al terzo periodo puo'
essere deliberato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, anche per la tempestiva attuazione di misure
diverse da quelle previste dal Piano e ritenute necessarie per
assicurare l'esecuzione delle decisioni della Corte di giustizia
dell'Unione europea e della lettera di costituzione in mora della
Commissione europea di cui al comma 4.
10. La cabina di regia di cui al comma 4 e' istituita senza oneri a
carico dello Stato. La partecipazione alla cabina di regia non da'
diritto alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 15
Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore - Procedura di
infrazione n. 2017/4092
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni
a) all'articolo 15-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «In mancanza di accordi fra la
Societa' italiana degli autori e degli editori (SIAE)» sono inserite
le seguenti: «, gli altri organismi di gestione collettiva e le
entita' di gestione indipendenti»;
2) al comma 2-ter, terzo periodo, la congiunzione: «e» e'
sostituita dal seguente segno di interpunzione: «,» e, dopo le
parole: «gestione collettiva», sono inserite le seguenti: «e le
entita' di gestione indipendenti»;
b) all'articolo 180:
1) al primo comma, dopo le parole: «gestione collettiva» sono
inserite le seguenti: «e alle entita' di gestione indipendenti»;
2) al secondo comma, numero 1, primo periodo, dopo le parole:
«gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e ciascuna entita'
di gestione indipendente», e al secondo periodo, dopo le parole:
«gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e delle entita' di
gestione indipendenti»;
3) al terzo comma, dopo le parole: «secondo le norme stabilite
dal regolamento», sono inserite le seguenti: «e dal decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;
4) al sesto comma, dopo le parole: «e' conferito», le parole:
«alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono
sostituite dalle seguenti: «all'organismo di gestione collettiva
maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari come
individuato ai sensi del comma 2, n. 1»;
5) al settimo comma, le parole: «riscossi dalla Societa'
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono soppresse.
2. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti:
«e le entita' di gestione indipendenti», e, dopo le parole: «in
Italia,» sono inserite le seguenti: «nonche' per gli organismi di
gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti stabilite
nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia,».
3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole da: «agli articoli» fino a:
«27,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4, ad eccezione
del comma 3, primo periodo, 13, comma 1, 14, commi 1 e 2, 17, 19, 22,
23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e l), 27
e 28, commi 1, 2 e 4,»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento
all'attivita' di intermediazione di diritti d'autore» sono soppresse;
2) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «alcuna
condizione» sono inserite le seguenti: «che ne renda gravoso
l'esercizio»;
3) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso di entita' di gestione indipendenti, le condizioni di adesione
specificano altresi':
a) lo scopo lucrativo dell'entita' di gestione indipendente;
b) le modalita' di ripartizione della remunerazione del
diritto d'autore, anche precisando l'eventuale esistenza di
meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entita' di
gestione indipendente;
c) l'eventuale svolgimento da parte dell'entita' di gestione
indipendente di attivita' potenzialmente in conflitto di interessi
rispetto all'attivita' di intermediazione.»;
c) all'articolo 8:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti degli
organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione
indipendente che svolgono attivita' di amministrazione e di
intermediazione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi»;
2) al comma 1, alinea, dopo la parola: «intermediazione» sono
inserite le seguenti: «del diritto d'autore o»;
d) all'articolo 14, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le entita' di gestione indipendenti tengono separata
contabilmente l'attivita' di intermediazione dei diritti rispetto
alle altre attivita'. Gli investimenti delle entita' di gestione
indipendenti devono garantire la sicurezza, la qualita', la
liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo insieme, devono
essere inoltre diversificati in modo da evitare un'eccessiva
dipendenza da una particolare attivita' e l'accumulazione di rischi
nel portafoglio nel suo insieme.»;
e) all'articolo 18, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le entita' di gestione indipendenti adottano tutte le
misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei
diritti. In particolare, al piu' tardi entro novanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 17, le
entita' di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari
dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati,
sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o
altri materiali protetti per i quali uno o piu' titolari dei diritti
non sono stati identificati o localizzati, con particolare riguardo
ai seguenti dati, se disponibili:
a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;
b) il nome del titolare dei diritti;
c) il nome dell'editore o produttore pertinente;
d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che
potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.»;
f) all'articolo 26, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli organismi di gestione collettiva e le entita'
di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il
Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580,
pubblicano, altresi', sul proprio sito web il bilancio o rendiconto
annuale approvato e affidano la revisione legale ad una societa'
iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli obblighi di cui al primo
periodo si applicano altresi' alla Societa' italiana autori ed
editori (SIAE), che approva il proprio bilancio entro 120 giorni
dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica sul proprio sito web e
presso il Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993,
n. 580. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13.».
Art. 16
Disposizioni in materia di obblighi di pubblicita' dei centri dati -
attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 settembre 2023
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto e successivamente entro il 15 maggio di ciascun anno, i
gestori di centri dati, come definiti nell'allegato A, punto
2.6.3.1.16, del regolamento (UE) 2024/264, della Commissione, del 17
gennaio 2024, con una domanda di potenza di tecnologia
dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW, rendono
pubbliche le seguenti informazioni:
a) denominazione del centro dati, nome del titolare e dei gestori
del centro dati, data di entrata in funzione e comune in cui e'
ubicato il centro dati;
b) superficie coperta del centro dati, potenza installata,
traffico dati annuale in entrata e in uscita, quantita' di dati
conservati e trattati nel centro dati;
c) prestazione del centro dati nell'ultimo anno civile completo
secondo gli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento
delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024,
sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di
classificazione dell'Unione per i centri dati.
2. Il comma 1 non si applica ai centri dati che sono utilizzati o
forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della
difesa e della protezione civile e alle informazioni soggette al
diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e
aziendali e della riservatezza.
Art. 17
Disposizioni finanziarie
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10 e 14, comma 1,
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni e le autorita' interessate provvedono
alle attivita' ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 settembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
».
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Giuli, Ministro della cultura
Schillaci, Ministro della salute
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Piantedosi, Ministro dell'interno
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Parte di provvedimento in formato grafico