DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024, n. 131

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (24G00149)

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(GU n.217 del 16-9-2024)

 Vigente al: 17-9-2024
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 37;
  Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione
avviate dalla Commissione  europea  nei  confronti  della  Repubblica
italiana e' superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione
europea comparabili con la Repubblica italiana e  che,  pertanto,  e'
necessario adottare misure urgenti per ridurre  il  numero  di  dette
procedure, nonche' per evitare l'applicazione di sanzioni  pecuniarie
ai  sensi  dell'articolo  260,  paragrafo   2,   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
  Considerata la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  prevenire
l'apertura di nuove  procedure  di  infrazione  o  l'aggravamento  di
quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE),  attraverso  l'immediato
adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   agli   atti    normativi
dell'Unione  europea  e  alle  sentenze  della  Corte  di   giustizia
dell'Unione europea;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2024;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia  e
delle   finanze,   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della cultura, della salute,  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, dell'interno,  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, delle infrastrutture e dei  trasporti,  e  per  la  pubblica
amministrazione;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di concessioni  demaniali  marittime,
  lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive  -
  Procedura di infrazione n. 2020/4118
  1. Alla legge 5 agosto 2022, n.  118  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 3:
      1) al comma 1:
        1.1) all'alinea, le parole: «Continuano  ad  avere  efficacia
fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di
consentire l'ordinata programmazione delle procedure  di  affidamento
di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del  diritto
dell'Unione europea e secondo le  modalita'  stabilite  dal  medesimo
articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027».
Gli effetti della presente disposizione non pregiudicano la validita'
delle  procedure  selettive  nonche'  la  decorrenza   del   rapporto
concessorio,  deliberati  anteriormente  a  tale  data  con  adeguata
motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7  agosto  1990,  n.
241,   nel   rispetto,   limitatamente   alle    procedure    avviate
successivamente all'entrata in vigore  del  presente  decreto,  delle
modalita' e dei criteri di cui all'articolo 4 della  legge  5  agosto
2022, n. 118;
        1.2) la lettera a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)  le
concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali  per  l'esercizio
delle attivita' turistico-ricreative e sportive di  cui  all'articolo
01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.  400,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  4  dicembre  1993,  n.  494,  quelle
gestite dalle societa' e associazioni sportive iscritte  al  registro
del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma  2,  lettera  c),
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere  dalla
sua operativita', al  Registro  nazionale  delle  attivita'  sportive
dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.
39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di  cui  all'articolo
4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,
n. 117;»;
      2) al comma 2, le  parole:  «Le  concessioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1,  le
concessioni» e le parole: «31 dicembre 2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2027»;
      3) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In
presenza di ragioni oggettive che impediscono  la  conclusione  della
procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo  4,
entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo,  alla
pendenza  di  un  contenzioso  o  a  difficolta'   oggettive   legate
all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente,  con
atto  motivato,  puo'  differire  il  termine   di   scadenza   delle
concessioni in essere  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla
conclusione della procedura  e,  comunque,  non  oltre  il  31  marzo
2028.»;
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti trasmette alle  Camere,  entro  il  31
luglio 2027, una  relazione  concernente  lo  stato  delle  procedure
selettive al 30 giugno  2027,  evidenziando  in  particolare  l'esito
delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le  ragioni  che
ne  abbiano  eventualmente  impedito  la  conclusione.  Il   medesimo
Ministro trasmette altresi' alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una
relazione finale relativa alla conclusione delle procedure  selettive
sul territorio nazionale»;
    b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
      «Art.  4  (Disposizioni  in  materia   di   affidamento   delle
concessioni demaniali marittime, lacuali  e  fluviali  per  finalita'
turistico-ricreative e sportive). - 1. La  procedura  di  affidamento
delle  concessioni  demaniali  marittime,  lacuali  e  fluviali   per
l'esercizio delle attivita' turistico - ricreative e sportive, di cui
all'articolo 01, comma  1,  lettere  a),  b),  c),  d),  e),  f)  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n.  494,  si  svolge  nel  rispetto  del
diritto  dell'Unione  europea  e  dei   principi   di   liberta'   di
stabilimento,   di   pubblicita',   di   trasparenza,   di    massima
partecipazione, di non discriminazione e di parita'  di  trattamento,
anche al fine di  agevolare  la  partecipazione  delle  microimprese,
delle piccole imprese e delle imprese giovanili.
    2. L'ente  concedente,  anche  su  istanza  di  parte,  avvia  la
procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la  pubblicazione
di un bando di gara, avente i contenuti  previsti  dal  comma  4.  Il
bando e' pubblicato sul sito istituzionale  dell'ente  concedente,  e
sull'albo pretorio on-  line  del  comune  ove  e'  situato  il  bene
demaniale oggetto di affidamento in concessione,  per  almeno  trenta
giorni, nonche', per le concessioni demaniali di interesse  regionale
o nazionale, nel Bollettino  ufficiale  regionale  e  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, e per le concessioni  di  durata
superiore  a  dieci  anni  o  di  interesse  transfrontaliero,  nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
    3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui  ai
commi 1  e  2  almeno  sei  mesi  prima  della  scadenza  del  titolo
concessorio. Alla scadenza del titolo  concessorio,  l'ente  condente
non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalita'  comunque
denominata, del precedente rapporto concessorio, salvo  nel  caso  in
cui abbia gia' avviato la procedura di affidamento di cui ai commi  1
e 2 e solo per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione.
In  sede  di  prima  applicazione  del   presente   decreto,   l'ente
concedente, con riferimento ai  titoli  concessori  con  scadenza  ai
sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge  5  agosto  2022,  n.
118, avvia la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 in  ogni
caso entro e non oltre il 30 giugno 2027.
    4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati  nella
sezione  "Amministrazione   trasparente"   del   sito   istituzionale
dell'ente concedente con applicazione delle disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  Nel  bando  di  gara  sono
indicati:
      a)  l'oggetto   e   la   finalita'   della   concessione,   con
specificazione      dell'ubicazione,      dell'estensione,      delle
caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle
opere  di  difficile   rimozione   insistenti,   compresi   eventuali
interventi manutentivi o di adeguamento strutturale  e  impiantistico
necessari per il nuovo affidamento;
      b) il valore degli  eventuali  investimenti  non  ammortizzati,
nonche' gli obblighi di cui al comma 9;
      c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di
cui al comma 5;
d) la misura del canone;
      e) il valore dell'indennizzo di  cui  al  comma  9,  nonche'  i
termini e le modalita' di corresponsione dello stesso;
      f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di
concessione a  garanzia  del  pagamento  del  canone  e  degli  altri
obblighi gravanti sul concessionario;
      g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli  94  e
95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36;
      h)  i  requisiti   di   capacita'   tecnico-professionale   dei
partecipanti, adeguati e proporzionati alla  concessione  oggetto  di
affidamento e che agevolano  la  partecipazione  delle  microimprese,
delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
      i) le modalita' e il termine, non inferiore  a  trenta  giorni,
per la presentazione delle domande;
      l) il contenuto della domanda e la relativa  documentazione  da
allegare,  ivi  compreso  il  piano  economico-finanziario   atto   a
garantire la sostenibilita' economica del progetto e che  include  la
quantificazione degli investimenti da realizzare;
      m) le modalita' di svolgimento del  sopralluogo  presso  l'area
demaniale oggetto di affidamento;
      n) le modalita' e i termini di svolgimento della  procedura  di
affidamento;
      o) i criteri di aggiudicazione;
      p) lo schema di disciplinare della concessione,  contenente  le
relative condizioni;
      q)  i  motivi   dell'eventuale   mancata   suddivisione   della
concessione in lotti  e  l'eventuale  numero  massimo  di  lotti  che
possono essere aggiudicati al medesimo offerente.
    5. La durata della concessione non e' inferiore ai cinque anni  e
non e' superiore ai venti anni ed  e'  pari  al  tempo  necessario  a
garantire l'ammortamento e l'equa  remunerazione  degli  investimenti
previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.
    6. Ai fini della valutazione  delle  offerte,  l'ente  concedente
applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto  del
principio di parita' di trattamento, di massima partecipazione  e  di
proporzionalita':
      a) l'importo offerto rispetto  all'importo  minimo  di  cui  al
comma 4, lettera e);
      b) la qualita'  e  le  condizioni  del  servizio  offerto  agli
utenti, anche  in  relazione  al  programma  di  interventi  indicati
dall'offerente, con particolare riferimento a  quelli  finalizzati  a
migliorare l'accessibilita' e  la  fruibilita'  dell'area  demaniale,
anche da parte delle persone con disabilita',  nonche'  l'offerta  di
specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
      c) la qualita' degli impianti, dei manufatti e  di  ogni  altro
bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio
architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
      d)  l'offerta  di  servizi   integrati   che   valorizzino   le
specificita'  culturali,  folkloristiche  ed   enogastronomiche   del
territorio;
      e)   l'incremento   e    la    diversificazione    dell'offerta
turistico-ricreativa;
      f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di  sicurezza
dei lavoratori, di protezione dell'ambiente  e  di  salvaguardia  del
patrimonio culturale;
g) l'impegno ad assumere, in misura prevalente  o  totalitaria,
per  le  attivita'  oggetto  della  concessione,  personale  di  eta'
inferiore a trentasei anni;
      h)  l'esperienza  tecnica  e  professionale  dell'offerente  in
relazione ad attivita' turistico-ricreative comparabili, anche svolte
in regime di concessione;
      i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti,  ha  utilizzato
una concessione quale prevalente fonte di reddito per se'  e  per  il
proprio nucleo familiare;
      l) al fine di garantire la massima  partecipazione,  il  numero
delle  concessioni  di  cui  e'  gia'  titolare,  in  via  diretta  o
indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di  riferimento
dell'ente concedente;
      m) il numero di  lavoratori  del  concessionario  uscente,  che
ricevono da tale attivita' la prevalente fonte di reddito per  se'  e
per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna  ad
assumere in caso di aggiudicazione della concessione.
    7.  L'aggiudicazione  della  concessione  diviene  efficace  dopo
l'esito positivo della verifica da  parte  dell'ente  concedente  dei
requisiti  dichiarati  dall'aggiudicatario.  L'atto  che  regola   il
rapporto concessorio e' stipulato entro e non oltre  sessanta  giorni
dalla data  di  efficacia  dell'aggiudicazione.  Fino  alla  data  di
stipulazione  dell'atto   che   regola   il   rapporto   concessorio,
l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente
e' comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice
della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
    8. In caso di rilascio della concessione a  favore  di  un  nuovo
concessionario, l'ente concedente  puo'  ordinare  al  concessionario
uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con
provvedimento motivato ai sensi dell'articolo  49  del  codice  della
navigazione, la demolizione, a spese del medesimo,  delle  opere  non
amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
    9. In caso di rilascio della concessione a  favore  di  un  nuovo
concessionario,   il   concessionario   uscente   ha    diritto    al
riconoscimento  di  un  indennizzo  a   carico   del   concessionario
subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora
ammortizzati  al  termine  della  concessione,   ivi   compresi   gli
investimenti  effettuati  in   conseguenza   di   eventi   calamitosi
debitamente  dichiarati  dalle   autorita'   competenti   ovvero   in
conseguenza di sopravvenuti obblighi  di  legge,  al  netto  di  ogni
misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e  non
rimborsata,  nonche'  pari  a  quanto  necessario  per  garantire  al
concessionario  uscente  un'equa  remunerazione  sugli   investimenti
effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di  criteri
previsti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
da adottarsi entro il 31 marzo 2025.  Il  valore  degli  investimenti
effettuati e non ammortizzati e  di  quanto  necessario  a  garantire
un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, e' determinato con
perizia acquisita dall'ente concedente prima della pubblicazione  del
bando di  gara,  rilasciata  in  forma  asseverata  e  con  esplicita
dichiarazione  di  responsabilita'  da  parte  di  un  professionista
nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi  indicati
dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori  commercialisti  e
degli esperti contabili. Le spese della perizia  di  cui  al  secondo
periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio
della  concessione  a  favore  di   un   nuovo   concessionario,   il
perfezionamento  del  nuovo  rapporto  concessorio   e'   subordinato
all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da  parte  del  concessionario
subentrante in misura non inferiore al venti per  cento.  Il  mancato
tempestivo pagamento di cui al quarto periodo e' motivo di  decadenza
dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma
o modalita' comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.
La mancata adozione del decreto di cui al primo periodo del  presente
comma non giustifica il mancato avvio della procedura di  affidamento
di cui ai commi 1 e 2.
    10. All'articolo 03, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, della legge 4 dicembre  1993,  n.  494,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
      a) al punto 1) sono inserite, in fine, le seguenti  parole:  «e
di pregio naturale e ad alta redditivita'»;
      b) al punto 2), primo  periodo,  sono  inserite,  in  fine,  le
seguenti parole: «o  destinati  ad  attivita'  sportive,  ricreative,
sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro».
    11. Con il decreto di cui  al  comma  9  si  provvede,  altresi',
all'aggiornamento  dell'entita'  degli   importi   unitari   previsti
dall'articolo 03, comma 1, lettera b)  del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
1993, n. 494,  nonche'  dei  canoni  per  le  concessioni  lacuali  e
fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive.  In  caso  di
mancata adozione del decreto di cui al  primo  periodo,  gli  importi
unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato  decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  04   del   medesimo
decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e  fluviali  per
finalita' turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del
comma 12.
    12.  Per  le  concessioni  lacuali  e  fluviali   per   finalita'
turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni
tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditivita' delle
aree demaniali da affidare in concessione, nonche'  dell'utilizzo  di
tali aree per attivita' sportive, ricreative, sociali e  legate  alle
tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di
lucro, ovvero per finalita' di  interesse  pubblico.  Una  quota  dei
canoni,   stabilita   dall'ente   concedente,   e'   destinata   alla
realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del  relativo
capitale naturale e di miglioramento  della  fruibilita'  delle  aree
demaniali  libere.  L'importo  del  canone  annuo,   determinato   in
applicazione dei criteri di cui al primo  periodo,  non  e'  comunque
inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo  100,  comma
4,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
    13. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  alle
procedure  di  affidamento  delle  concessioni  demaniali  marittime,
lacuali    e    fluviali    per    l'esercizio    delle     attivita'
turistico-ricreative  e  sportive  di  cui   al   comma   1   avviate
successivamente all'entrata in vigore della presente  disposizione  e
ai relativi atti concessori.».
  2. L'articolo 10-quater del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.  14,
e' abrogato.

Art. 2

Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati  onorari  -
                 Procedura d'infrazione n. 2016/4081
  1. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova  disciplina  della
magistratura onoraria  del  contingente  ad  esaurimento,  l'articolo
15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, si  interpreta
nel senso che nei confronti dei magistrati onorari del contingente  a
esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo
13  luglio  2017,  n.  116,  che  hanno  optato  per  il  regime   di
esclusivita'  delle  funzioni  onorarie,  iscritti  all'assicurazione
generale  obbligatoria  dell'Istituto  nazionale   della   previdenza
sociale, sono dovute, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica,  le  contribuzioni  obbligatorie  per  le  seguenti
tutele,  con  applicazione  delle  medesime   aliquote   contributive
previste per la generalita' dei lavoratori iscritti al fondo pensioni
lavoratori dipendenti:
    a) assicurazione per l'invalidita' vecchiaia e superstiti;
    b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
    c) assicurazione contro le malattie;
    d) assicurazione di maternita'.

Art. 3

Disposizioni  per  l'adeguamento  alla   direttiva   2013/48/UE   del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre  2013,  relativa
  al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento  penale  e
  nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto  europeo,  al
  diritto di informare un terzo al  momento  della  privazione  della
  liberta'  personale  e  al  diritto  delle  persone  private  della
  liberta' personale di comunicare  con  terzi  e  con  le  autorita'
  consolari - Procedura d'infrazione n. 2023/2006
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  293,  comma  1,  lettera  f),  le  parole:  «ai
familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra
persona di fiducia»;
    b) all'articolo 350, comma 5, dopo la  parola:  «assumere»,  sono
inserite le seguenti: «notizie e indicazioni» e le parole: «notizie e
indicazioni  utili  ai  fini  della  immediata   prosecuzione   delle
indagini» sono sostituite dalle seguenti:  «quando  cio'  e'  imposto
dalla necessita' di evitare un imminente pericolo  per  la  liberta',
l'integrita' fisica o la vita di una persona, oppure dalla necessita'
di compiere attivita' indispensabili al fine  di  evitare  una  grave
compromissione delle indagini»;
    c)  all'articolo  386,  comma  1,  lettera  f),  le  parole:  «ai
familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiare o ad altra
persona di fiducia»;
    d)  all'articolo  387,  comma  1,  le   parole:   «ai   familiari
dell'avvenuto  arresto  o  fermo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'avvenuto arresto o fermo  ai  familiari  dell'arrestato  o  del
fermato o ad altra persona da essi indicata».

Art. 4

Misure per il rafforzamento della capacita'  amministrativa-contabile
  del Ministero della giustizia - Procedura d'infrazione n. 2021/4037
  1.    Ai     fini     del     rafforzamento     della     capacita'
amministrativa-contabile e per garantire la piena operativita'  degli
uffici centrali e territoriali in relazione alla riduzione dei  tempi
di pagamento dei debiti commerciali nonche'  di  quelli  relativi  ai
servizi  di  intercettazione  nelle  indagini  penali,  la  dotazione
organica dell'amministrazione giudiziaria e' aumentata di 250  unita'
di personale del comparto funzioni centrali, di cui  61  unita'  Area
Funzionari e 189 unita' Area Assistenti. Per le  medesime  finalita',
il Ministero della giustizia, in  aggiunta  alle  ordinarie  facolta'
assunzionali previste  a  legislazione  vigente,  e'  autorizzato  ad
assumere, con contratto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato
un  corrispondente  contingente  di  personale   amministrativo   non
dirigenziale, di cui 61 unita' appartenenti all'Area Funzionari e 189
unita' appartenenti all'Area Assistenti, mediante  l'espletamento  di
procedure concorsuali e, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  anche
tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validita' alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di euro 5.002.710 per  l'anno  2025  e  di  euro
10.005.420 annui a decorrere dall'anno 2026. E' altresi'  autorizzata
la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2025 per lo  svolgimento  delle
procedure concorsuali, nonche' di euro 1.056.250 per l'anno 2025 e di
euro 105.750 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di
funzionamento  derivanti  dal   reclutamento   del   contingente   di
personale.
  3. Agli oneri  di  cui  al  comma  2  si  provvede  quanto  a  euro
2.000.000, per l'anno 2025,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del  decreto-legge  22  giugno
2023, n. 75, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  10  agosto
2023, n. 112; quanto a euro  6.058.960  per  l'anno  2025  e  a  euro
10.111.170  a  decorrere  dall'anno  2026,  mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  Programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.

Art. 5

Disposizioni per il completo recepimento degli  articoli  4,  5  e  8
  della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
  dell'11 maggio  2016,  sulle  garanzie  procedurali  per  i  minori
  indagati  o  imputati   nei   procedimenti   penali   -   Procedura
  d'infrazione 2023/2090
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 1,  secondo  periodo,  dopo  la  parola:
«minorenne» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei
diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e  dall'articolo
6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti  riconosciuti
dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per  i  minori
indagati o imputati nei procedimenti penali»;
    b) all'articolo 7, comma  1,  dopo  le  parole:  «responsabilita'
genitoriale» sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  «o  agli  altri
soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter»;
    c) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
      «Art. 9-bis (Valutazione  sanitaria  del  minore  sottoposto  a
privazione della liberta' personale).  -  1.  Fermo  quanto  previsto
dalla legge 26 luglio 1975, n. 354  e  dal  relativo  regolamento  di
attuazione di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 2000, n. 230, nonche' dal decreto legislativo 2 ottobre  2018,
n. 121, il minorenne in stato di privazione della liberta'  personale
e'  sottoposto  senza  indebito  ritardo  a  visita  medica  volta  a
valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le  condizioni  di
salute sono  rivalutate  in  ogni  caso  in  presenza  di  specifiche
indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.
      2. Ai fini della sottoposizione  all'interrogatorio,  ad  altri
atti di indagine o di raccolta  di  prove  o  alle  eventuali  misure
adottate o previste nei suoi confronti, l'autorita' giudiziaria tiene
conto dei risultati delle visite mediche disposte  sul  minorenne  in
stato di privazione della liberta' personale.»;
    d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1, le parole: «di altra persona idonea indicata dal
minorenne e ammessa  dall'autorita'  giudiziaria  che  procede»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli altri esercenti la  responsabilita'
genitoriale»;
      2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        «1-bis. Il minorenne e' assistito da  altra  persona  idonea,
indicata  dallo  stesso  e  ammessa  dall'autorita'  giudiziaria  che
procede ovvero designata da questa  nel  caso  di  inidoneita'  o  di
mancata indicazione, in presenza di una di una o piu' delle  seguenti
condizioni:
          a) la partecipazione  degli  esercenti  la  responsabilita'
genitoriale e' contraria all'interesse superiore del minorenne;
          b) nonostante le ricerche compiute, non e' stato  possibile
identificare e reperire alcuno  degli  esercenti  la  responsabilita'
genitoriale;
          c) sulla base di circostanze oggettive e  concrete,  vi  e'
motivo di ritenere  che  l'informazione  o  la  partecipazione  degli
esercenti la responsabilita'  genitoriale  comprometterebbe  in  modo
sostanziale il procedimento penale.
        1-ter. Nei casi  di  cui  al  comma  1-bis,  sussistendone  i
presupposti, l'autorita' giudiziaria che procede informa  prontamente
il presidente del  Tribunale  per  i  minorenni  per  l'adozione  dei
provvedimenti di competenza.»;
    e) dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 12-bis (Diritto  all'informazione).  -  1.  Fermo  quanto
previsto dall'articolo 1 e dall'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n.  121,  al  minorenne  vengono  fornite
anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
      2. Quando e' informato di essere sottoposto alle  indagini,  il
minorenne e' informato altresi' del diritto:
        a) a che vengano  informati  l'esercente  la  responsabilita'
genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter;
        b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento,
anche  durante  le   udienze,   dall'esercente   la   responsabilita'
genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12;
        c) a essere assistito in ogni stato e grado del  procedimento
dai servizi di cui all'articolo 6;
        d) a  ricevere  una  valutazione  individuale  delle  proprie
condizioni ai sensi dell'articolo 9;
        e) a che sia tutelata la riservatezza dei  dati  personali  e
della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.
      3. Quando e' comunque sottoposto a  privazione  della  liberta'
personale, il minorenne e' informato altresi' del diritto:
        a) a che la privazione della liberta' personale sia  limitata
al piu' breve tempo possibile e sia disposta solo quando  ogni  altra
misura e' ritenuta inadeguata;
        b) a che la decisione sulla liberta' personale sia rivalutata
dall'autorita' giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte;
        c) a ricevere un trattamento  specifico,  adeguato  alla  sua
personalita'  e  alle  sue  esigenze  educative  sulla  base  di  una
valutazione individuale, volto a garantire la tutela della  salute  e
fisica e psichica e il rispetto della  liberta'  di  religione  e  di
credo, e altresi'  ad  assicurare  l'accesso  all'istruzione  e  alla
formazione, la tutela effettiva della  vita  familiare,  l'accesso  a
programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e
la prevenzione della commissione di ulteriori  reati,  con  modalita'
adeguate alla natura ed alla durata della privazione della liberta'.
      4.  Quando  e'  sottoposto  a  misura  cautelare  detentiva  il
minorenne e' altresi' informato che:
        a) prima della sentenza  definitiva,  la  custodia  cautelare
puo' essere disposta soltanto  quando  ogni  altra  misura  cautelare
risulti inadeguata;
        b) la durata della misura cautelare  e'  soggetta  a  termini
massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli
adulti;
        c) la privazione della liberta' personale si svolge in luoghi
diversi da quelli previsti per gli adulti,  fino  al  compimento  del
diciottesimo anno di eta' e, salvi i casi previsti dalla legge, anche
fino al compimento del venticinquesimo anno di eta'.
      5.   Le   informazioni   sono   fornite   con   un   linguaggio
comprensibile, adeguato alla eta' e capacita' del minorenne.
      Art.  12-ter  (Informazioni  all'esercente  la  responsabilita'
genitoriale). - 1. Le informazioni dirette al minorenne sono al  piu'
presto comunicate anche all'esercente la responsabilita'  genitoriale
ovvero alla persona ammessa o designata  ai  sensi  dell'articolo  12
dall'autorita' giudiziaria che procede.
      2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12,
comma  1-bis,  le  informazioni  tuttora  rilevanti   ai   fini   del
procedimento  sono  comunicate   all'esercente   la   responsabilita'
genitoriale.».
  2. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1:
      1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 272» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando  il  rispetto
dei  diritti   fondamentali   riconosciuti   dalla   Costituzione   e
dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonche' dei diritti
riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori
indagati o imputati nei procedimenti penali»;
      2) al comma 2, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunita'
deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV
del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.»;
    b) dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:
      «Art. 11-bis (Informazioni  relative  alla  detenzione).  -  1.
Fermo  quanto  previsto   dall'articolo   1,   quando   e'   disposta
l'esecuzione della condanna a pena detentiva il minorenne e' altresi'
informato che:
        a) ha diritto a che la privazione della liberta' personale si
svolga in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti,  fino  al
compimento del diciottesimo anno di eta' e,  salvi  i  casi  previsti
dalla legge, anche fino al compimento  del  venticinquesimo  anno  di
eta';
        b)  ha  diritto  ad  un  progetto  di  intervento   educativo
personalizzato sulla base di una valutazione individuale;
        c) ha diritto ad accedere alle misure penali di  comunita'  e
alle altre misure  alternative  alla  detenzione,  nei  casi  e  alle
condizioni previsti dalla legge;
        d)   ha   diritto   alla   rivalutazione   della    decisione
dell'autorita' giudiziaria circa le  modalita'  di  esecuzione  della
pena e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure
penali di comunita' e delle altre misure alternative alla detenzione,
tenuto conto che la pena detentiva e' disposta solo quando  le  altre
pene non risultino adeguate.».

Art. 6

Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 in materia  di
  controlli su strada - Procedura d'infrazione n. 2022/0231
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, 144,  dopo
il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nel corso del  controllo
su strada, il conducente e' autorizzato ad acquisire,  anche  tramite
la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra  persona
o entita', prima  della  conclusione  del  controllo  su  strada,  le
eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l'uso corretto
delle apparecchiature tachigrafiche. Cio' non pregiudica gli obblighi
del conducente di  garantire  l'uso  corretto  delle  apparecchiature
tachigrafiche.».

Art. 7

Disposizioni  per   l'attuazione   degli   obblighi   derivanti   dai
  regolamenti di esecuzione (UE) 2019/317 e 2021/116 -  Procedure  di
  infrazione n. 2024/2190 e n. 2023/2056
  1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2 del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2021/116  e
all'articolo 2 del regolamento di esecuzione  (UE)  n.  2019/317.  Si
applicano,  inoltre,  le  definizioni  di  cui  all'articolo  3,  del
regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del
4 luglio 2018, all'articolo 2 del regolamento di esecuzione  (UE)  n.
409/2013, all'articolo  2  del  regolamento  (CE)  n.  549/2004,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 e  all'articolo
2 del regolamento (CE) n. 551/2004,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 10 marzo 2004.
2.  L'Ente  nazionale  per   l'aviazione   civile   (E.N.A.C.)   e'
l'Autorita' nazionale competente per l'accertamento delle  violazioni
e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste  dal  presente
articolo. Si applicano, in quanto compatibili con quanto previsto dal
presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I  e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  euro
a 100.000 euro ai fornitori di servizi di navigazione aerea (ATS) che
effettuano servizi di controllo del traffico aereo (ATC):
    a)  nello  spazio  aereo  terminale  degli  aeroporti  di  Milano
Malpensa e Roma Fiumicino e nei settori «en-route» associati, che non
attuano la sottofunzionalita' di gestione  degli  arrivi  e  gestione
integrata degli arrivi (sottofunzionalita' AMAN) estesa all'orizzonte
di 180 miglia nautiche entro il 31 dicembre 2024;
    b)  nello  spazio  aereo  terminale  degli  aeroporti  di  Milano
Malpensa e nei settori di avvicinamento associati che non attuano  la
sottofunzionalita' di gestione del traffico aereo (sottofunzionalita'
ATM) sull'integrazione fra gestione degli arrivi e gestione integrata
degli arrivi e gestione delle partenze (integrazione AMAN/DMAN) entro
il 31 dicembre 2027.
  4. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano
servizi negli aeroporti di Milano  Malpensa,  Milano  Linate  e  Roma
Fiumicino che non attuano  la  sottofunzionalita'  estesa  sul  piano
operativo aeroportuale (AOP) entro il 31 dicembre 2027 si applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
  5. Ai fornitori di ATS e agli operatori aeroportuali che effettuano
servizi negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino  che  non
attuano la funzionalita' sulle  reti  di  sicurezza  degli  aeroporti
entro il 31 dicembre  2025  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
  6. Ai soggetti operativi che non attuano la sottofunzionalita'  ATM
sulle  operazioni  sullo  spazio   aereo   a   rotte   libere   (FRA)
transfrontaliero con almeno uno Stato confinante e la possibilita' di
connessione del FRA con le aree terminali di controllo (TMA) entro il
31 dicembre 2025 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da
10.000 euro a 100.000 euro.
  7. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  euro
a 100.000 euro ai soggetti operativi  che  forniscono  servizi  negli
aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino che non attuano,  entro
il 31 dicembre 2027, la sottofunzionalita' ATM integrazione fra piano
operativo aeroportuale e piano  operativo  della  rete  (integrazione
AOP/NOP), nonche', entro il 31 dicembre 2025, le  seguenti  ulteriori
funzionalita' relative alla gestione delle informazioni a livello  di
sistema:
    a)  sottofunzionalita'  ATM  sulle  specifiche  e  infrastruttura
tecnica del profilo di  gestione  delle  informazioni  a  livello  di
sistema (SWIM) giallo per lo scambio di dati ATM per tutte  le  altre
funzionalita' ATM;
    b)  sottofunzionalita'  ATM   sullo   scambio   di   informazioni
aeronautiche;
    c)  sottofunzionalita'  ATM   sullo   scambio   di   informazioni
meteorologiche;
    d) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni tra  reti
cooperative;
    e) sottofunzionalita' ATM sullo scambio di informazioni  di  volo
(profilo giallo).
8. Ai soggetti operativi che non forniscono e gestiscono le  chiavi
pubbliche di infrastruttura (PKI) e la sicurezza cibernetica entro il
31 dicembre 2024 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da
10.000 euro a 100.000 euro.
  9. Ai fornitori di ATS e agli  operatori  aerei  italiani  che  non
attuano la sottofunzionalita' ATM sulla condivisione  iniziale  delle
informazioni sulla traiettoria aria-terra sopra al  livello  di  volo
285 entro il 31 dicembre 2027 si applica la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
  10. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro
a 300.000 euro ai fornitori di ATS che:
    a) non applicano la  modulazione  delle  tariffe  di  navigazione
aerea, secondo quanto previsto all'articolo  32  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2019/317;
    b) utilizzano le entrate  derivanti  dalle  tariffe  di  rotta  o
presso i terminali non solo per coprire i costi determinati  relativi
ai servizi di rotta o presso i terminali,  ma  anche  per  finanziare
proprie attivita' commerciali;
    c) omettono di porre in essere, nel periodo  di  riferimento,  le
misure individuate, ai sensi  dell'articolo  37  del  regolamento  di
esecuzione (UE)  2019/317,  dall'Autorita'  nazionale  di  vigilanza,
ovvero  dalla  Commissione  europea,  per  conseguire  gli  obiettivi
prestazionali contenuti nel piano di miglioramento delle prestazioni;
    d) omettono di fornire all'autorita' nazionale di vigilanza:
      1) le informazioni sulle condizioni locali  pertinenti  per  la
fissazione  di  obiettivi  prestazionali  nazionali  o  di  obiettivi
prestazionali a livello di blocco funzionale di spazio aereo;
      2) i dati necessari per stabilire il tasso  di  rendimento  del
capitale proprio per le tariffe di navigazione aerea;
      3) le informazioni circa gli investimenti previsti  nei  cinque
anni successivi alla data della richiesta, che illustrino il  profilo
delle spese previste per gli investimenti nuovi e in corso durante  e
dopo il periodo di riferimento e il modo in cui i grandi investimenti
contribuiscono  alle  prestazioni  in  ogni  settore  essenziale   di
prestazione;
      4)  il  piano  aziendale  di  cui   all'allegato   III,   punto
ATM/ANS.OR.D.005, del regolamento di esecuzione (UE)  2017/373  della
Commissione;
      5) le informazioni richieste ai fini della disapplicazione  del
dispositivo di ripartizione del  rischio  di  costo,  secondo  quanto
previsto all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di  esecuzione
(UE) 2019/317;
      6) i dati  sulle  basi  di  calcolo  e  le  informazioni  sulla
ripartizione dei costi tra i servizi di navigazione aerea di rotta  e
presso  i  terminali,  nonche'  i  dati  sui  proventi  da  attivita'
commerciali e sui fondi pubblici ricevuti;
    e) omettono di fornire all'autorita'  nazionale  di  vigilanza  i
documenti, i  dati,  le  informazioni  e  chiarimenti  richiesti  per
monitorare il raggiungimento degli obiettivi prestazionali  contenuti
nei piani di miglioramento delle prestazioni;
    f) non consentono all'autorita' nazionale di vigilanza  l'accesso
a locali, terreni  o  veicoli  pertinenti,  secondo  quanto  previsto
all'articolo 4,  paragrafo  2  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2019/317;
    g)  omettono  di  fornire  alle  autorita'  competenti   per   la
determinazione delle tariffe di rotta o  di  terminale  l'indicazione
dei costi relativi alla fornitura di servizi di navigazione aerea che
sono compresi  nella  base  di  calcolo  delle  tariffe,  cosi'  come
individuati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento  di  esecuzione
(UE) 2019/317;
    h)  omettono  di  fornire  alle  autorita'  competenti   per   la
determinazione delle tariffe di rotta o di terminale i dati  relativi
alle  altre  entrate  di  cui  all'articolo  25,  paragrafo  3,   del
regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
  11. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro
a 100.000 euro ai  fornitori  di  ATS,  agli  operatori  aeroportuali
italiani,  ai  coordinatori  aeroportuali  e  agli  operatori   aerei
italiani che:
    a)   omettono   di   trasmettere   alla    Commissione    europea
gratuitamente, in formato elettronico, i dati di cui all'allegato  VI
del regolamento di  esecuzione  (UE)  2019/317,  ovvero  omettono  di
adottare  le  misure  necessarie  per  garantirne  la  qualita',   la
convalida e la trasmissione tempestiva;
    b) omettono di fornire alla Commissione europea  le  informazioni
da essa richieste sui loro controlli di qualita' e sulle procedure di
convalida adottate in relazione a tali dati.
  12.  I  proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono versati
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
riassegnati ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  per  il  successivo
trasferimento all'E.N.A.C ai fini del miglioramento  della  sicurezza
del volo.

Art. 8

Disposizioni urgenti in materia sicurezza per le gallerie della  rete
  stradale transeuropea - Procedura d'infrazione n. 2019/2279
  1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 10-bis:
      1) al comma 3:
        1.1)   all'alinea,   le   parole:   «definitivo   ai    sensi
dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«di fattibilita' tecnico-economica  ai  sensi  dell'articolo  41  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36» e le parole: «tale da» sono sostituite  dalla  seguente:
«deve»;
        1.2) dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la  seguente:  «b-bis)
contenere gli elaborati e la documentazione di cui all'allegato 4.»;
      2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
        «5-bis. Per le gallerie individuate  nell'allegato  4-quater,
la richiesta di messa in servizio di cui al  comma  5  e'  presentata
entro i termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato.
La richiesta di messa in servizio di cui al primo periodo non puo' in
ogni caso essere presentata oltre il 31 dicembre 2027.
        5-ter. La  trasmissione  incompleta  della  documentazione  a
corredo della richiesta di messa in servizio di  cui  ai  commi  5  e
5-bis, qualora non sanata entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  di
integrazione da  parte  della  Commissione,  comporta  l'applicazione
della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis,  diminuita  di
un terzo.»;
      3) al comma 6:
        3.1) le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle  seguenti:
«ai commi 5 e 5-bis»;
        3.2) la parola:  «sessanta»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«centottanta»;
      4) al comma 7, le parole: «al comma 5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
      5) al comma 8, la lettera c) e' abrogata;
      6) al comma 9, secondo periodo, le parole: «al  comma  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
    b) all'articolo 10-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio
di cui all'articolo 10-bis, comma 6, e comunque fino  all'adempimento
delle prescrizioni  eventualmente  impartite  dalla  Commissione,  il
Gestore provvede ad adottare e mantiene, per ciascuna galleria aperta
al traffico,  le  misure  di  sicurezza  temporanee  minime,  la  cui
efficacia e' asseverata, con  cadenza  semestrale,  dal  responsabile
della sicurezza.»;
    c) all'articolo 16:
      1) al comma 1-bis:
        1.1) le parole: «centomila euro  a  trecentomila  euro»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «trecentomila  euro  a  cinquecentomila
euro»;
        1.2) le parole: «comma 5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«commi 5 e 5-bis»;
      2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
        «1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  10-bis,
commi 5 e 5-bis, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei
cronoprogrammi comunicati dai Gestori ai sensi dell'articolo  10-bis,
comma 8, lettera a),  dal  quale  deriva  uno  scostamento  temporale
superiore a sei mesi  non  giustificato  da  motivazioni  tecniche  e
oggettive condivise dalla Commissione,  il  Gestore  e'  soggetto  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da  cinquantamila
euro a centocinquantamila euro.»;
      3) al  comma  2,  alinea,  le  parole:  «diecimila  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;
      4) dopo il comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:
        «5-ter. Con decreto del direttore dell'Agenzia nazionale  per
la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e
autostradali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione
e  all'aggiornamento   delle   modalita'   per   l'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3.  Dalla  data  di
adozione del decreto di  cui  al  primo  periodo,  le  sanzioni  sono
irrogate dall'Agenzia nazionale per la  sicurezza  delle  ferrovie  e
delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali  sulla  base   delle
risultanze istruttorie fornite dalla Commissione.»;
    d) all'Allegato 4, punto 3.4:
      1)  la  parola:  «inoltra»  e'   sostituita   dalle   seguenti:
«trasmette gli elaborati progettuali e»;
      2)  dopo  le  parole:  «di  sicurezza  alla  Commissione»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  asseverata  da  parte  di  organismi  di
controllo terzi e accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020 relativamente alla  sussistenza  dei  requisiti  minimi
nonche' all'effettiva realizzazione  degli  interventi  di  sicurezza
necessari alla messa in servizio»;
    e) dopo l'Allegato 4-ter e' aggiunto l'Allegato 4-quater  di  cui
all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 9

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  in  materia
  di lavoratori stagionali di Paesi terzi - Procedura d'infrazione n.
  2023/2022
  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
dopo il comma 15, e' inserito il seguente:
    «15-bis. Il datore di lavoro che,  in  violazione  del  comma  3,
mette a disposizione del lavoratore straniero un  alloggio  privo  di
idoneita'  alloggiativa  o  a  un  canone  eccessivo,  rispetto  alla
qualita'  dell'alloggio  e  alla   retribuzione,   ovvero   trattiene
l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del  lavoratore,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  350  a  5.500
euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone e' sempre  eccessivo
quando e' superiore ad un terzo della retribuzione.».

Art. 10

Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo  di
  periodi assicurativi maturati presso organizzazioni  internazionali
  - Caso EU Pilot (2021)10047/Empl
  1. All'articolo 18  della  legge  29  luglio  2015,  n.  115,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
      «1-bis. Ai cittadini dell'Unione  europea,  degli  altri  Stati
contraenti  dell'accordo  sullo  Spazio  economico   europeo,   della
Confederazione Svizzera, di  Paesi  terzi  regolarmente  soggiornanti
nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che
hanno lavorato  nel  territorio  dell'Unione  europea,  dello  Spazio
economico europeo o della Confederazione Svizzera alle dipendenze  di
organizzazioni internazionali, e' data facolta' di cumulare i periodi
assicurativi maturati presso le citate organizzazioni  internazionali
con i periodi assicurativi maturati in  Italia,  presso  altri  Stati
membri dell'Unione europea, altri Stati contraenti dell'accordo sullo
Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera.»;
    b) al comma 2, le parole: «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
    c) al comma 3, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «periodi  di
assicurazione» sono inserite le seguenti: «ai sensi  dei  commi  1  e
1-bis»,   e   le   parole:    «maturati    presso    l'organizzazione
internazionale» sono soppresse;
    d) al  comma  3  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Nell'ipotesi  in  cui  un   ex   dipendente   di   un'organizzazione
internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste  dalla
normativa  italiana  soltanto   tramite   il   cumulo   dei   periodi
assicurativi  maturati  presso  l'organizzazione   internazionale   e
maturati presso altri Stati membri dell'Unione europea,  altri  Stati
contraenti  dell'Accordo  sullo  Spazio  economico   europeo   e   la
Confederazione Svizzera, l'istituzione previdenziale italiana  prende
in  considerazione  i  periodi  assicurativi  compiuti   nel   regime
pensionistico dell'organizzazione internazionale, degli  altri  Stati
membri dell'Unione europea, degli altri Stati contraenti dell'Accordo
sullo Spazio economico europeo e della  Confederazione  Svizzera,  ad
eccezione di quelli che sono  stati  oggetto  di  rimborso,  come  se
fossero stati effettuati ai  sensi  della  legislazione  italiana,  e
calcola l'ammontare  della  prestazione  esclusivamente  in  base  ai
periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati  in
euro 666.000 per l'anno 2025, euro  849.000  per  l'anno  2026,  euro
1.060.000 per l'anno 2027, euro 969.000 per l'anno 2028, euro 786.000
per l'anno 2029, euro 870.000  per  l'anno  2030,  euro  935.000  per
l'anno 2031, euro 1.072.000  per  l'anno  2032,  euro  1.386.000  per
l'anno 2033 ed euro 1.289.000 per l'anno 2034  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo  41-bis  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234. Non si applicano le  disposizioni  di
cui al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio
2015, n. 115.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  a  far
data dal 1° gennaio 2025.

Art. 11

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
  81, in materia di indennita' risarcitoria onnicomprensiva  prevista
  per gli abusi pregressi per  il  settore  privato  -  Procedura  di
  infrazione 2014/4231
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
«Resta ferma la possibilita' per il giudice di stabilire l'indennita'
in misura superiore se il  lavoratore  dimostra  di  aver  subito  un
maggior danno.»;
    b) il comma 3 e' abrogato.
                               Art. 12
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30  marzo  2001  n.
  165, in materia di disciplina  della  responsabilita'  risarcitoria
  per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o  rapporti
  di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/4231
  1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono  sostituiti  dal
seguente: «Nella specifica ipotesi  di  danno  conseguente  all'abuso
nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro  a
tempo determinato, fatta salva  la  facolta'  per  il  lavoratore  di
provare il maggior danno, il giudice stabilisce  un'indennita'  nella
misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro
mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto,  avuto  riguardo  alla  gravita'  della
violazione anche in rapporto al numero dei contratti  in  successione
intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».

Art. 13

Disposizioni  in  materia  di  protezione  della  fauna  selvatica  -
                Procedura di infrazione n. 2023/2187
  1. All'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n.  157,  dopo
il comma 5 e' aggiunto  il  seguente:  «5-bis.  Le  disposizioni  del
presente articolo si applicano nel rispetto di quanto previsto  dalla
disciplina di recepimento della direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio,
del  21  maggio  1992,  relativa  alla  conservazione  degli  habitat
naturali e seminaturali e della flora  e  della  fauna  selvatiche  e
della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 30 novembre 2009,  concernente  la  conservazione  degli  uccelli
selvatici.».

Art. 14

Misure  finalizzate  al  miglioramento  della  qualita'  dell'aria  -
  Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299
  1. Al fine di concorrere all'esecuzione delle sentenze della  Corte
di Giustizia  dell'Unione  europea  del  12  maggio  2002,  in  causa
C-573/19, e del 10 novembre 2020, in causa C-644/18, con decreto  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto  con
il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  approvato  uno
specifico programma della durata massima di 54  mesi,  finalizzato  a
promuovere la mobilita' sostenibile, per un importo complessivo  pari
a 500 milioni di euro a valere sulla  dotazione  del  fondo  previsto
dall'articolo 1, comma 498, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,
ripartiti nelle seguenti annualita': 50 milioni di  euro  per  l'anno
2024, 5 milioni di euro per l'anno  2025,  55  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro
per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. Gli interventi
oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo  sono
individuati, anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di
miglioramento della  qualita'  dell'aria,  tenendo  conto  di  quelli
previsti e finanziati, in tutto o in parte, per le medesime finalita'
con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento  di
interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione
superiore a 50.000 abitanti e  dalle  citta'  metropolitane,  il  cui
territorio ricade, in tutto o in parte, in zone  di  superamento  dei
valori limite di qualita' dell'aria  ambiente  previsti  dal  decreto
legislativo 13 agosto 2010 n. 155 e individuate dalla sentenza  della
Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002,  in  causa
C-573/19, in relazione agli ossidi di azoto ovvero dalla  lettera  di
costituzione in mora della Commissione  europea  del  13  marzo  2024
relativa alla procedura di  infrazione  n.  2014/2147  in  merito  ai
superamenti continui e di lungo periodo, in zone  e  agglomerati  del
territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10.
In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli  enti
di  cui   al   primo   periodo   possono   avvalersi   del   supporto
dell'Associazione  Nazionale  dei  Comuni  Italiani  (ANCI),  le  cui
attivita' sono definite  con  apposita  convenzione,  con  oneri  nel
limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate al comma
3.
  3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresi', le  modalita'
di  gestione  e  di  monitoraggio  del  programma,   i   criteri   di
ripartizione delle risorse tra  i  destinatari,  rappresentati  dagli
enti proponenti gli interventi e dall'ANCI per il  supporto  indicato
dal  comma  2,  i  requisiti  degli  interventi  e  le  procedure  di
presentazione delle proposte, di trasferimento  delle  risorse  e  di
rendicontazione e verifica dell'attuazione. Ai  fini  della  gestione
del programma di finanziamento, il medesimo  decreto  puo'  prevedere
l'attribuzione  di  attivita'  a  societa'  in  house  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, con oneri posti a  carico
delle risorse di cui al comma 1 nel rispetto dei  limiti  percentuali
previsti dall'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, nei
quali rientrano anche gli oneri relativi alla convenzione di  cui  al
comma 2. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, da trasmettere  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, si provvede all'approvazione delle proposte di cui  al
primo periodo, con indicazione del cronoprogramma  procedurale  e  di
realizzazione, nei limiti delle risorse  indicate  al  comma  1.  Gli
interventi sono identificati attraverso il Codice Unico  di  progetto
(CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
  4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3,  al  fine  di
individuare ulteriori misure e iniziative finalizzate  ad  assicurare
l'esecuzione della sentenza  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea del 10 novembre 2020, in  causa  C-644/2018,  pronunciata  ai
sensi dell'articolo 258 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea (TFUE) e della conseguente lettera di  costituzione  in  mora
della Commissione europea  del  13  marzo  2024,  adottata  ai  sensi
dell'articolo 260 del TFUE,  in  merito  ai  superamenti  in  zone  e
agglomerati del territorio italiano, dei valori limite  di  materiale
particolato PM10, nonche' della sentenza  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea del 12  maggio  2022,  in  causa  C-573/2019,  in
merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano,
dei valori limite di biossido di azoto NO2, e' istituita,  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina  di  regia  con  il
compito di elaborare, entro il 31 dicembre 2024, un Piano  di  azione
nazionale per il miglioramento della qualita' dell'aria,  comprensivo
di cronoprogramma, di seguito denominato Piano.
  5. La cabina di regia di  cui  al  comma  4  e'  presieduta  da  un
rappresentante della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  ed  e'
composta da un rappresentante  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica,   un   rappresentante   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro  delle
imprese  e  del  made  in  Italy,  un  rappresentante  del   Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  un
rappresentante del  Ministro  della  salute,  un  rappresentante  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
per il PNRR nonche' da un rappresentante del Ministro per gli  affari
regionali  e  le  autonomie,  da  un  rappresentante   del   Ministro
dell'economia e delle finanze e da  un  rappresentante  per  ciascuna
delle regioni interessate dalle procedure di  infrazione  di  cui  al
comma 4. Le  funzioni  di  segreteria  della  cabina  di  regia  sono
assicurate dal Dipartimento per gli affari europei  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,   secondo   modalita'
definite con apposito decreto adottato d'intesa dai capi dei predetti
dipartimenti,  nei  limiti  delle  risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Il Piano elaborato  dalla  cabina  di  regia  e'  approvato  con
delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
La  delibera  di   approvazione   del   Piano   contiene,   altresi',
l'individuazione, in ragione della natura delle misure  previste  dal
Piano medesimo e delle loro competenze, le Amministrazioni  centrali,
regionali e territoriali cui e' demandata l'attuazione  delle  citate
misure.
  7. Il Piano ha una durata di  ventiquattro  mesi  decorrente  dalla
data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana.  Con  delibera  del  Consiglio  dei   ministri,
adottata secondo le modalita' di cui al comma 6, primo periodo,  puo'
essere prorogata la durata del Piano fino ad un massimo di  ulteriori
ventiquattro   mesi,   nonche'   disposta   la    revisione    ovvero
l'aggiornamento dello  stesso,  anche  sulla  base  delle  risultanze
dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 9.
  8. Le Amministrazioni individuate nella  delibera  di  approvazione
del Piano sono tenute ad adottare le  relative  misure  di  carattere
normativo, programmatico e, nei limiti delle risorse disponibili allo
scopo, di carattere finanziario, volte ad assicurare il rispetto  dei
valori limite di materiale particolato PM10 e di  biossido  di  azoto
NO2, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 13  agosto  2010,
n. 155, anche in  accordo  con  gli  altri  enti  locali  interessati
dall'esecuzione della sentenza della Corte di  giustizia  dell'Unione
europea del 12 maggio 2022, in causa C-573/2019.
  9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  senza
nuovi oneri a carico della finanza pubblica, procede al  monitoraggio
dell'attuazione delle Piano e delle  relative  misure,  verificandone
gli effetti e gli eventuali  impedimenti,  avvalendosi,  senza  nuovi
oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   del   supporto   delle
Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del  Piano
e dell'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale
(ISPRA). In caso di mancata attuazione delle misure del  Piano  o  di
scostamenti dal cronoprogramma approvato superiori al  trimestre,  la
cabina di regia riferisce al Consiglio dei ministri che, con apposita
deliberazione adottata su proposta del Presidente del  Consiglio  dei
ministri  ovvero   del   Ministro   dell'ambiente   della   sicurezza
energetica, puo' anche autorizzare l'esercizio di poteri  sostitutivi
ai  sensi  dell'articolo  8  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131.
L'esercizio dei poteri sostitutivi  di  cui  al  terzo  periodo  puo'
essere deliberato, su proposta del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, anche per la tempestiva  attuazione  di  misure
diverse da quelle  previste  dal  Piano  e  ritenute  necessarie  per
assicurare l'esecuzione delle  decisioni  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea e della lettera di  costituzione  in  mora  della
Commissione europea di cui al comma 4.
  10. La cabina di regia di cui al comma 4 e' istituita senza oneri a
carico dello Stato. La partecipazione alla cabina di  regia  non  da'
diritto alla  corresponsione  di  compensi,  indennita',  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 15

Disposizioni urgenti in materia di diritto d'autore  -  Procedura  di
                       infrazione n. 2017/4092
  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni
    a) all'articolo 15-bis:
      1) al comma 1, dopo le parole: «In mancanza di accordi  fra  la
Societa' italiana degli autori e degli editori (SIAE)» sono  inserite
le seguenti: «, gli altri  organismi  di  gestione  collettiva  e  le
entita' di gestione indipendenti»;
      2) al comma 2-ter,  terzo  periodo,  la  congiunzione:  «e»  e'
sostituita dal seguente  segno  di  interpunzione:  «,»  e,  dopo  le
parole: «gestione collettiva»,  sono  inserite  le  seguenti:  «e  le
entita' di gestione indipendenti»;
    b) all'articolo 180:
      1) al primo comma, dopo le parole: «gestione  collettiva»  sono
inserite le seguenti: «e alle entita' di gestione indipendenti»;
      2) al secondo comma, numero 1, primo periodo, dopo  le  parole:
«gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e ciascuna  entita'
di gestione indipendente», e al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:
«gestione collettiva» sono inserite le seguenti: «e delle entita'  di
gestione indipendenti»;
      3) al terzo comma, dopo le parole: «secondo le norme  stabilite
dal  regolamento»,  sono  inserite  le  seguenti:  «e   dal   decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;
      4) al sesto comma, dopo le parole: «e' conferito»,  le  parole:
«alla Societa' italiana degli  autori  ed  editori  (S.I.A.E.)»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «all'organismo  di  gestione  collettiva
maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari  come
individuato ai sensi del comma 2, n. 1»;
      5) al  settimo  comma,  le  parole:  «riscossi  dalla  Societa'
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono soppresse.
  2. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, dopo le parole: «gestione collettiva» sono inserite le seguenti:
«e le entita' di gestione  indipendenti»,  e,  dopo  le  parole:  «in
Italia,» sono inserite le seguenti: «nonche'  per  gli  organismi  di
gestione collettiva e le entita' di gestione  indipendenti  stabilite
nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia,».
  3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3, comma 2, le parole da: «agli articoli» fino a:
«27,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4, ad  eccezione
del comma 3, primo periodo, 13, comma 1, 14, commi 1 e 2, 17, 19, 22,
23, comma 3, 24, 26, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e l), 27
e 28, commi 1, 2 e 4,»;
    b) all'articolo 4:
      1) al comma 2,  le  parole:  «,  fatto  salvo  quanto  disposto
dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in  riferimento
all'attivita' di intermediazione di diritti d'autore» sono soppresse;
      2) al  comma  6,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «alcuna
condizione»  sono  inserite  le  seguenti:  «che  ne  renda   gravoso
l'esercizio»;
      3) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Nel
caso di entita' di gestione indipendenti, le condizioni  di  adesione
specificano altresi':
        a) lo scopo lucrativo dell'entita' di gestione indipendente;
        b) le  modalita'  di  ripartizione  della  remunerazione  del
diritto  d'autore,  anche   precisando   l'eventuale   esistenza   di
meccanismi di differenziazione  tra  gli  aderenti  alla  entita'  di
gestione indipendente;
        c) l'eventuale svolgimento da parte dell'entita' di  gestione
indipendente di attivita' potenzialmente in  conflitto  di  interessi
rispetto all'attivita' di intermediazione.»;
    c) all'articolo 8:
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Requisiti  degli
organismi  di  gestione  collettiva  e  delle  entita'  di   gestione
indipendente  che  svolgono  attivita'  di   amministrazione   e   di
intermediazione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi»;
      2) al comma 1, alinea, dopo la parola:  «intermediazione»  sono
inserite le seguenti: «del diritto d'autore o»;
    d) all'articolo 14, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
      «5-bis. Le entita' di gestione  indipendenti  tengono  separata
contabilmente l'attivita' di  intermediazione  dei  diritti  rispetto
alle altre attivita'. Gli  investimenti  delle  entita'  di  gestione
indipendenti  devono  garantire  la  sicurezza,   la   qualita',   la
liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo insieme,  devono
essere  inoltre  diversificati  in  modo  da   evitare   un'eccessiva
dipendenza da una particolare attivita' e l'accumulazione  di  rischi
nel portafoglio nel suo insieme.»;
    e) all'articolo 18, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
      «3-bis. Le entita' di gestione indipendenti adottano  tutte  le
misure necessarie per  identificare  e  localizzare  i  titolari  dei
diritti.  In  particolare,  al  piu'  tardi  entro   novanta   giorni
successivi alla scadenza del  termine  di  cui  all'articolo  17,  le
entita' di gestione indipendenti mettono a disposizione dei  titolari
dei diritti che rappresentano e  degli  altri  soggetti  legittimati,
sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle  opere  o
altri materiali protetti per i quali uno o piu' titolari dei  diritti
non sono stati identificati o localizzati, con  particolare  riguardo
ai seguenti dati, se disponibili:
        a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;
        b) il nome del titolare dei diritti;
        c) il nome dell'editore o produttore pertinente;
        d) qualsiasi altra  informazione  rilevante  disponibile  che
potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.»;
        f) all'articolo 26, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
          «1-bis. Gli organismi di gestione collettiva e  le  entita'
di gestione indipendenti, che non siano  tenuti  a  farlo  presso  il
Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre  1993,  n.  580,
pubblicano, altresi', sul proprio sito web il bilancio  o  rendiconto
annuale approvato e affidano la  revisione  legale  ad  una  societa'
iscritta  nel  Registro  dei  revisori  legali  di  cui  al   decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Gli  obblighi  di  cui  al  primo
periodo si  applicano  altresi'  alla  Societa'  italiana  autori  ed
editori (SIAE), che approva il  proprio  bilancio  entro  120  giorni
dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica sul proprio sito web e
presso il Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre  1993,
n. 580. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 13.».
                               Art. 16
Disposizioni in materia di obblighi di pubblicita' dei centri dati  -
  attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo  e
  del Consiglio, del 13 settembre 2023
  1. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto e successivamente entro il  15  maggio  di  ciascun  anno,  i
gestori  di  centri  dati,  come  definiti  nell'allegato  A,   punto
2.6.3.1.16, del regolamento (UE) 2024/264, della Commissione, del  17
gennaio  2024,   con   una   domanda   di   potenza   di   tecnologia
dell'informazione (IT) installata pari  ad  almeno  500  kW,  rendono
pubbliche le seguenti informazioni:
    a) denominazione del centro dati, nome del titolare e dei gestori
del centro dati, data di entrata in  funzione  e  comune  in  cui  e'
ubicato il centro dati;
    b)  superficie  coperta  del  centro  dati,  potenza  installata,
traffico dati annuale in entrata  e  in  uscita,  quantita'  di  dati
conservati e trattati nel centro dati;
    c) prestazione del centro dati nell'ultimo anno  civile  completo
secondo gli indicatori chiave di prestazione di  cui  al  regolamento
delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024,
sulla  prima  fase  dell'istituzione  di   un   sistema   comune   di
classificazione dell'Unione per i centri dati.
  2. Il comma 1 non si applica ai centri dati che sono  utilizzati  o
forniscono i loro servizi esclusivamente con  il  fine  ultimo  della
difesa e della protezione civile  e  alle  informazioni  soggette  al
diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei  segreti  commerciali  e
aziendali e della riservatezza.
                               Art. 17
                      Disposizioni finanziarie
  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10 e 14, comma  1,
dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica e le amministrazioni e le autorita'  interessate  provvedono
alle attivita' ivi previste mediante utilizzo  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 18
                          Entrata in vigore
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 16 settembre 2024
                             MATTARELLA
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio

».

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Tajani,   Ministro   degli   affari
esteri   e    della    cooperazione
internazionale
Giuli, Ministro della cultura
Schillaci, Ministro della salute
Pichetto      Fratin,      Ministro
dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica
Piantedosi, Ministro dell'interno
Calderone, Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali
Salvini,       Ministro       delle
infrastrutture e dei trasporti
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Parte di provvedimento in formato grafico