Obbligo di assicurazione per i dipendenti che svolgono mansioni tecniche art. 2 c.4 e art.45 c.7 D.lgs 36/23

Quesito:
Si premette come il combinato disposto di cui all’art. 2 c. 4 e art. 45 c.7 lettera c, del Codice dei Contratti, in merito all’ “assicurazione obbligatoria del personale” (45 c.7 lettera c D.lgs. 36/23) sia posto a difesa del “principio di risultato” di cui all’art.1 del D.lgs. 36/23, principio che “enuncia quindi l’interesse pubblico primario del codice, come finalità principale che stazioni appaltanti ed enti concedenti devono sempre assumere nell’esercizio delle loro attività: l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che vengono espressamente richiamati. “ (Relazione al Codice dei Contratti del Consiglio di Stato) Detto ciò la nuova disciplina di carattere eccezionale definisce la necessità che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale”, copertura che deve comprendere anche la colpa grave visto “che nel caso di colpa lieve dell’agente risponde unicamente l’amministrazione e il debito connesso al risarcimento del danno entra, come elemento negativo, nel patrimonio dell’ente causandone il depauperamento.” (Deliberazione della Corte dei Conti Regione Sardegna n.6/2021/PAR). Quindi la copertura assicurativa per il personale, che svolge le attività tecniche indicate nell’allegato I.10, di cui al c.1 art.45 D.lgs 36/23, sono interamente a carico delle “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti” e ricomprendono anche i danni per colpa grave. I relativi oneri trovano copertura finanziaria nelle risorse previste dal Codice dei Contratti al comma 5 dell’art.45 D.lgs 36/23. Quindi in merito a quanto esposto si chiede un parere in merito all’obbligo per “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti” di assicurazione, anche per danni da colpa grave, i propri dipendenti che svolgono le predette funzioni tecniche (allegato I.10, di cui al c.1 art.45 D.lgs 36/23). Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Art. 1. (Principio del risultato) 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza Art. 2. (Principio della fiducia) 4. Per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all’articolo 15, comma 7. Art. 45. (Incentivi alle funzioni tecniche) 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: ….. c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Risposta:
Si premette che nella legge ordinaria che pone limiti alla responsabilità diretta dei funzionari (art. 93 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – Tuel che richiama il d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” – Statuto degli impiegati civili dello Stato), l’area dei danni imputabili al dipendente pubblico è definita facendo riferimento alla soglia psicologica dell’illecito che dovrà raggiungere il grado del dolo o della colpa grave. Tale limitazione tiene conto della complessità dei doveri d’ufficio incombenti ai pubblici dipendenti inseriti in una struttura organizzativa di cui sono possibili disfunzioni fisiologiche. Pertanto, essendo notevole il rischio di incorrere in errori, al pubblico dipendente possono essere rimproverate solo le manchevolezze particolarmente gravi. Ciò posto la risposta alla domanda è affermativa. Si ricorda che l'assicurazione va stipulata per quei soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità diretta e personale nell'intervento (es: RUP, DL, DEC, CSE…), compresi nell’elenco di cui allegato I.10.

A cura di Enrico Malossetti

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