Il RUP, i RUP di fase, il DEC e i direttori operativi: il dedalo dei nuovi profili istituiti dal nuovo Codice dei Contratti

Principali differenze rispetto al modello ex L. 241/1990

Da RUP a RUP, ma non più Responsabile Unico del Procedimento -figura assimilabile all’RDP di cui alla L. 241/1990 – bensì Responsabile Unico di Progetto, ovvero coordinatore di una pluralità di procedimenti e quindi dell’intero intervento pubblico.

L’acronimo resta uguale per una mera coincidenza, dovendosi ora intendere – a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 36/2023 – il RUP non soltanto  responsabile dell’istruttoria ma un vero e proprio decisore dell’azione amministrativa, come si evince dall’art. 6 dell’All. I.2“ g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare” e, in merito ai compiti relativi alla fase di affidamento “ d) dispone le esclusioni dalle gare”.

La relazione illustrativa al Codice evidenzia quelle che sono le peculiarità della nuova figura legata alla disciplina dei contratti pubblici e per questo marcatamente distinta rispetto all’archetipo più generale regolato dalla legge sul procedimento amministrativo.

Non una imitazione, né una copia, dunque, rispetto al profilo disciplinato dagli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990, ma un soggetto nuovo per il quale, evidentemente, il principio di “unicità del responsabile” assume una portata differente.

Mentre l’RDP è l’unico responsabile del singolo procedimento destinato a sfociare nel provvedimento finale e da intendersi quale ufficio/unità organizzativa, all’interno del quale opererà la persona fisica, il funzionario al quale saranno attribuite le funzioni proprie del responsabile; il RUP copre non un singolo procedimento articolato in vari sub-procedimenti, ma è responsabile di tanti procedimenti eterogenei destinati a sfociare in altrettanti provvedimenti autonomi.

In quest’ultimo caso, per l’appunto, il Codice fa riferimento al Responsabile Unico del Progetto quale persona fisica e non come struttura/ufficio. 

RUP, requisiti e compiti 

Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto -recita l’art. 15 del Codice degli appalti -le stazioni appaltanti nominano un Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.

Senza soffermarci sui requisiti di professionalità che deve possedere il RUP in caso di appalti di lavori e servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, è tuttavia opportuno sottolineare che, ai sensi dell’art. 4 dell’allegato L.2, nei casi sopra menzionati il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione (o se non prevista l’abilitazione, un tecnico in possesso di adeguato titolo di studio e di adeguata esperienza e, ancora, in caso di assenza di competenze tecniche, con attribuzione del ruolo al Dirigente o Resp. U.O.). Nel caso di contratti di forniture e servizi, la norma a cui fare riferimento è invece l’art. 5 del già citato allegato I.2 dal quale si evince la necessità che il RUP sia in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di una esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento. Più nel dettaglio, l’esperienza posseduta del RUP deve essere almeno di un anno per le procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie; di almeno tre anni per quelli di importo pari o superiore alle precitate soglie. Vi sono, poi, forniture/servizi di particolare complessità (es. acquisto di dispositivi medici o sistemi informatici) per i quali la Stazione Appaltante può richiedere, oltre ai suddetti requisiti, anche il posso della laurea magistrale. Quest’ultima previsione, lascia intendere che per “ titolo di studio di livello adeguato”, il legislatore intenda almeno il possesso di un diploma di laurea di primo livello (laurea triennale), anche se  -fermo restando le peculiarità dei singoli enti sottoposti alla disciplina del Dlgs 36/2023 –  non è da escludere la possibilità di nominare un RUP privo di laurea ma in grado di vantare una esperienza sul campo di notevole caratura e sostenuta, magari, da percorsi di formazione specifici quand’anche non di livello accademico.

Lungi dal voler riportare didascalicamente l’elenco dei compiti attribuiti al RUP, per il cui esame sarà sufficiente consultare l’art. 15 e l’all. I.2. del Codice dei Contratti – giova invece soffermarsi, a parer di chi scrive, sulla natura delle varie prerogative a questo assegnate. Vogliamo pertanto schematizzare, in sintesi, gli obblighi del RUP in compiti di: 

  • Coordinamento generale (coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico). Mantiene quindi, anche quando affiancato dai Responsabili Unici del procedimento di fase, poteri di indirizzo e controllo sulle attività di questi ultimi. 
  • Vigilanza, in particolare sulle norme a presidio della salute e sicurezza dei lavoratori.
  • Formulazione di proposte.
  • Verifica.
  • Decisione (in merito al criterio di aggiudicazione alla tipologia di procedura di scelta del contraente da adottare, ovvero sui sistemi di affidamento / esclusione delle offerte). 
  • Accertamento.
  • Validazione.
  • Richiesta (es. merito alla nomina della Commissione giudicatrice)
  • Promozione.

I modelli organizzativi che prevedono i RUP di fase

L’art.15 co 4 dispone che “Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.

Ecco che il RUP, così come concepito prima del Dlgs 36/2023, non scompare del tutto, per rientrare sotto forma di “Responsabile di fase”, fatta salva, sempre, l’unicità del Responsabile Unico del progetto in termini di coordinamento, vigilanza e controllo.

Dal tenore della norma, i RUP di fase possono essere soltanto due: un RUP per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ed un RUP per la fase di affidamento e di verifica dei requisiti.

Tale bipartizione evoca la dicotomia RUP tecnico (programmazione, progettazione ed esecuzione) – RUP amministrativo/giurista (affidamento/negoziazione e verifica dei requisiti) che quantomeno soccorre alla configurazione di un improbabile Responsabile Unico di Progetto “tuttologo” diviso tra adempimenti di natura squisitamente progettuale e oneri per i quali è imprescindibile aver passato l’esame di diritto amministrativo.

Si parla, nel caso di adozione di tali modelli organizzativi, di principio di “responsabilità per fasi”.  Da non dimenticare, inoltre, che per espressa previsione dell’art. 15, il RUP ora può far parte della Commissione giudicatrice e, nelle procedure negoziate sottosoglia, anche nelle vesti di Presidente. Ulteriore figura prevista per l’affiancamento del RUP, oltre ai Responsabili di fase, è quella del “Supporto al RUP”. Tale modalità va attivata da parte della S.A. quando viene nominato un Responsabile Unico di Progetto privo dei requisiti minimi previsti. In tali circostanze, l’art. 2 co 3 dell’all. I.2. prevede che” …Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza”.

Le figure impegnate nella fase esecutiva 

Parimenti a quanto previsto dal Dlgs 50/2016, anche l’art. 114 co 7 del nuovo Dlgs 36/2023 conferisce al RUP la funzione di Direttore dell’Esecuzione (o dal Direttore dei lavori, nel caso di appalto di lavori, art. 114, co 2).

Il DEC può avvalersi anche di direttori operativi nel caso di appalti di particolare complessità dai quali potrà farsi affiancare nella fase di coordinamento, controllo tecnico-contabile e amministrativo del contratto. Immaginiamo, dunque, un particolare appalto che veda l’intervento di un:

  • Responsabile Unico di Progetto (Tizio), resp. di tutto l’intervento pubblico
  • RUP per la fase di programmazione e progettazione (Caio)
  • RUP per la fase di esecuzione (Caio). Sempre la fase di esecuzione potrebbe vedere poi un soggetto diverso rivestire l’incarico di DEC – che si dovrà interfacciare con il RUP di fase esecutiva –  e al quale il Project Manager andrà ad affiancare, eventualmente, uno o più direttori operativi.
  • RUP per la fase di affidamento (Sempronio). 

Attenzione, in deroga alla previsione generale che vede il RUP operare anche come DEC, gli allegati I.2 e II.14 dispongono che tali figure non debbano coincidere quando le prestazioni sono di importo superiore alle soglie UE; gli interventi sono molto complessi sotto il profilo tecnologico (ci torniamo alla fine); prestazioni che richiedono una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall’uso di componenti o processi produttivi innovativi; per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. I contratti di beni e servizi di particolare complessiva, come anticipato poca sopra, individuati dall’allegato II.14 che, indipendentemente dall’importo, li elenca in:

  • servizi di telecomunicazione; 
  • servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
  • servizi informatici e affini;
  • servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
  • servizi di consulenza gestionale e affini;
  • servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
  • eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
  • servizi alberghieri e di ristorazione;
  • servizi legali;
  • l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
  • m) servizi sanitari e sociali;
  • n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
  • Infine, il comma 3 dell’art. 32 dispone che, ferma restando l’individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.
  • La nuova normativa, a causa dei continui rinvii, non è certamente di facile lettura; in ogni caso quello sin qui riportato risulta essere il quadro complessivo.

FONTE: https://leautonomie.asmel.eu/