Cosa cambia?
Il nuovo Codice dei contatti pubblici (D.Lgs. 36/2023), all’articolo 15 e all’allegato I.2, descrive compiti e funzioni del Responsabile Unico del Progetto che, rispetto alla precedente versione del codice (D.Lgs. 50/2016) assume ora il ruolo di vero e proprio Project Manager.
In qualità di responsabile del coordinamento e integrazione delle attività di progetto, il RUP è quindi responsabile della redazione e approvazione del progetto e della relativa documentazione di gara, del controllo sull’esecuzione e del collaudo.
La nomina
L’attuale art. 15 del D.Lgs. 36/2023 prevede che, nel primo atto di avvio (determina o delibera) dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano, nell’interesse proprio o di altre amministrazioni, un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
La figura del RUP va individuata, dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti, tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa.
L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento solitamente individuato nel dirigente o responsabile dell’ufficio.
Requisiti del RUP
Il RUP dovrà possedere i requisiti individuati dall’allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 e competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Nel caso in cui non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare.
Nel caso di carenza di organico di soggetti con le necessarie competenze tecniche, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze per la realizzazione dell’intervento ai quali vengono affidate le attività di supporto al RUP. Tali professionisti devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura
Nel caso di appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio, di esperienza e formazione professionale specifiche.
Il RUP deve aver maturato un’adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento:
di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di euro 5.382.000 per lavori;
di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di euro 5.382.000 per lavori.
In mancanza di abilitazione all’esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti pubblici, di almeno cinque anni, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata.
Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.
Nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali, le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere.
Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP deve possedere:
un’esperienza professionale di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori,
una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento da affidare
adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.
Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture
Nei contratti di servizi e forniture il RUP deve essere in possesso:
di un titolo di studio di livello adeguato;
di esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell’intervento, in relazione alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare.
L’esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture è attestata anche dall’anzianità di servizio maturata:
di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di 214.000 euro;
di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di 214.000 euro.
Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali:
dispositivi medici
dispositivi antincendio
sistemi informatici e telematici
la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza sopra riportati, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.
Organizzazione dell’Ufficio di RUP
Il RUP è unico e svolge funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento dell’Ufficio di RUP all’interno del quale è possibile individuare singoli responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto.
Le stazioni appaltanti possono individuare modelli organizzativi ad hoc che consentono di strutturare in modo organico l’ufficio del Responsabile del progetto con relativi responsabili di procedimento.
Pertanto, la struttura gerarchica individuata dal nuovo codice degli appalti vedrà un unico Responsabile del progetto che coordinerà diversi responsabili del procedimento, costituendo così un team di progetto, secondo i principi di project management internazionali coerenti con le Linee Guida ANAC n. 3.
Inoltre, le stazioni appaltanti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi tra le pubbliche amministrazioni coinvolte.
Compiti e responsabilità
Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’articolo 15, comma 34, del codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023), coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata.
Diviene pertanto fondamentale il rispetto dei vincoli progettuali di costo, tempo, e qualità: tre variabili interdipendenti che definiscono i limiti entro i quali è possibile muoversi nel corso di un progetto.
Inoltre, per la fase dell’esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Si consideri infine che, nell’ambito dei compiti assegnati, il RUP:
- formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi;
- è responsabile degli adempimenti prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi alla comunicazione e alla trasparenza della procedura di gara;
- in fase di aggiudicazione, svolge tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di gara;
- in fase di esecuzione del contratto, svolge le funzioni connesse alle modifiche contrattuali, approva nuovi prezzi, irroga le penali, ordina la sospensione e la ripresa dei lavori.