1. Blocco del CIG
Tramite l’avvio del sistema di qualificazione dal I° luglio 2023 interverrà anche il blocco del rilascio del CIG per le stazioni appaltanti non qualificate, con l’obiettivo di razionalizzare l’avvio del sistema, quindi evitare disservizi.
2. Avvio al I° giugno con decorrenza I° luglio
L’ANAC ha considerato opportuno consentire la presentazione dell’istanza di iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza già dal I° giugno, ferma restando la decorrenza degli effetti dell’iscrizione dal 1° luglio 2023. Altresì, in via di prima applicazione, l’Elenco sarà aggiornato trimestralmente per consentire l’adeguamento costante della platea degli abilitati a svolgere gare d’appalto in proprio e per conto di altre stazioni appaltanti, ferma restando la validità biennale dell’eventuale iscrizione intercorsa.
3. Quando è necessaria la qualificazione
In virtù dell’art. 62, c. 1, dell’All. II. 4 del Codice dei contratti pubblici, la qualificazione risulta necessaria per gli affidamenti di:
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contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro,
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servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti,
mentre non occorre per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
4. Onere di presentare l’istanza
Ai fini dei predetti affidamenti, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza ricadenti nell’ambito soggettivo di applicazione della norma sono tenute a presentare l’istanza di qualificazione, pure ove qualificate con riserva ex art. 2, c. 3, dell’All. II.4 succitato.
5. Soggetti che non devono presentare istanza di qualificazione
Non dovranno presentare la domanda di qualificazione, poiché iscritti di diritto nell'Elenco ex art. 63, c. 4, d.lgs. n. 36/2023:
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le
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opere pubbliche,
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Consip S.p.a.,
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Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.,
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Difesa servizi S.p.A.,
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Agenzia del demanio,
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Soggetti aggregatori di cui all'art. 9, d.l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 89/2014,
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Sport e salute S.p.a.
Tutte le altre stazioni appaltanti sono tenute in ogni caso accedere al servizio “on line” per la
presentazione della domanda di qualificazione.
6. Dichiarazione di non ricadere nell’ambito soggettivo della qualificazione
I soggetti che non ricadono nell’ambito soggettivo della qualificazione ex art. 62, c. 17, d.lgs. 36/2023, dovranno dichiararlo tramite il servizio “on line” per la presentazione dell’istanza di qualificazione, e cioè:
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imprese pubbliche e soggetti titolari di diritto esclusivi e/o speciali operanti nei settori di cui agli artt. 141 e ss. del d.lgs. 36/2023;
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soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (art. 13, c. 7, e all. I.12 del d.lgs. 36/2023);
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Commissari straordinari, per l’attuazione degli interventi cui sono preposti;
A detti soggetti, per l’effetto, non sarà applicato il blocco del rilascio del CIG.
7. Ulteriori eccezioni
Altre eccezioni di natura oggettiva rispetto al singolo affidamento saranno previste all’interno del sistema SIMOG al fine di ottenere il CIG ove il RUP dichiari, sotto la propria responsabilità, che il contratto ricada in particolari fattispecie che non richiedono la qualificazione.
8. Modalità
Il comunicato precisa che:
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l’iscrizione all’Elenco delle stazioni appaltanti,
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il procedimento di iscrizione,
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la gestione dell’Elenco,
saranno curate dal RASA tramite il servizio “Qualificazione delle stazioni appaltanti” reso disponibile, dal I° giugno, nella sezione dei servizi per le P.A. del website www.anticorruzione.it. Nella stessa sezione del portale sono rinvenibili:
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le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ),
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il manuale d’uso del servizio.
FONTE: https://www.altalex.com/