a cura di Mario Palazzo
FATTO:
Una S.A., a seguito di indagine di mercato, acquisisce tre preventivi ed invece di aggiudicare al prezzo più basso aggiudica ad un concorrente che aveva offerto un prezzo più alto. Ovviamente l’operatore economico che aveva offerto il prezzo più basso presenta ricorso ed il TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 16 febbraio 2023, n. 52 lo accoglie.- Motivazione: La S.A. non aveva tenuto conto per nulla dell’art.30 comma 1 del D.Lgs. 50 del 2016 il quale recita: Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)
“1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.”
Peraltro, in nessun documento o atto relativo al procedimento “sono rinvenibili elementi in grado di dare contezza delle ragioni per cui il criterio del minor prezzo, che avrebbe dovuto governare la procedura, è stato disatteso.
In conclusione, la Stazione Appaltante “ha disatteso l’onere minimo di giustificare le ragioni della scelta del fornitore, cui – come sottolineato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella decisione n. 1108 in data 15 febbraio 2022, che pur essa ha richiamato nel provvedimento di affidamento - era pacificamente tenuta”.
Di conseguenza accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.
CONSiDERAZIONI PERSONALI:
Le SS.AA. scherzano con gli affidamenti diretti, nonostante le considerazioni severe della Cassazione, ma in questo caso cosa ha spinto la S.A. ad affidare ad un prezzo più alto in netto contrasto con l’art.30 comma 1 del d.lgs. 50 del 2016. Chi lo sa? Prima di dare seguito ad una procedura non si tiene conto delle norme che la governano?
Scritto e commentato da Mario Palazzo